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Rottamazione cartelle: sciolti i primi dubbi

Con comunicato del 01/12/2016 i Consulenti del Lavoro rendono noto che:

Come si computano, ai fini della richiesta di definizione agevolata, le somme pagate in occasione di rateizzazioni già in essere? Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo o le eventuali spese maturate a seguito di procedure esecutive vengono eliminate con la definizione agevolata? Queste sono solo alcune delle domande alle quali il responsabile normativa e contenzioso di Equitalia, Andrea Zolea, ha fornito rispostadurante la 13esima edizione del Forum Lavoro. Molteplici, infatti, sono gli aspetti da chiarire con la soppressione di Equitalia e la conseguente nascita dell’Agenzia di riscossione, prevista dal decreto fiscale da pochi giorni convertito in legge in Parlamento.

Zolea ha chiarito che per espressa previsione dell’art. 6, comma 8, del DL n. 193/2016, ai fini della determinazione di quanto dovuto a seguito della definizione si computano esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Si considerano invece definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme già versate ad altro titolo (sanzioni, interessi di dilazione o di mora e somme  aggiuntive dovute agli enti previdenziali). Il responsabile di Equitalia durante il dibattito specifica anche che non vengono eliminate dalla definizione agevolata sia gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo che le eventuali spese maturate a seguito di procedure esecutive. Inoltre, che è possibile scegliere all’interno di una cartella di pagamento agevolato la definizione agevolata solo di alcuni carichi, così come confermato dal nuovo comma 13-bis del Dl 193/2016, introdotto nel corso dell’iter di conversione in legge.

Per concludere, tra gli altri dubbi sciolti durante il Forum Lavoro, la questione che il contribuente con una rateizzazione già in essere, per la quale non siano state pagate tutte le rate dovute, può aderire alla definizione agevolata a condizione che siano pagate le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Qui di seguito le risposte ai dubbi.

1) Cosa si intende per periodo compreso nella definizione agevolata “dal 2000 al 2016”? Quali ruoli possono rientrare?

Possono essere definiti ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DL n. 193/2016 i carichi (compresi quelli derivanti da accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell’INPS) affidati dal 2000 al 2016 a Equitalia e agli ex concessionari della riscossione.

Rileva, pertanto, la data di consegna del carico, che deve essere compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

2) Quali particolarità vi sono per la definizione delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada?

Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata consente al debitore di abbattere le maggiorazioni iscritte a ruolo (art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981) e gli interessi di mora, purché paghi integralmente – oltre all’aggio, alle spese esecutive e ai diritti di notifica della cartella – anche la sanzione.

3) Le somme pagate in occasione di rateizzazioni già in essere, come si computano ai fini della successiva richiesta di definizione agevolata?

Per espressa previsione dell’art. 6, comma 8, del DL n. 193/2016, ai fini della determinazione di quanto dovuto a seguito della definizione si computano esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo.

Si considerano invece definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme già versate ad altro titolo (sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali).

4) Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo vengono eliminati con la definizione agevolata?

No, diversamente dalle sanzioni, sono dovuti (art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 193/2016), al pari del capitale, dell’aggio su di essi e sullo stesso capitale, delle spese esecutive e dei diritti di notifica della cartella.

5) Eventuali spese maturate a seguito di procedure esecutive vengono eliminate con la definizione agevolata?

No, sono dovute ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 193/2016.

6) In caso di somme oggetto di procedure concorsuali, quali condizioni sono previste?

Non vi sono previsioni particolari e, pertanto, anche in questo caso è possibile aderire alla definizione agevolata. Alle somme dovute per la definizione si applica la disciplina dei crediti prededucibili (art. 6, comma 13, del DL n. 193/2016).

7) E’ possibile scegliere all’interno di una cartella di pagamento la definizione agevolata solo di alcuni carichi?

Si, il debitore può aderire alla definizione agevolata anche soltanto per uno dei carichi eventualmente compresi in una stessa cartella di pagamento, come espressamente confermato dal nuovo comma 13-bis del DL n. 193/2016, introdotto nel corso dell’iter di conversione in legge.

8) Il contribuente può bloccare, con la dichiarazione di accesso alla definizione agevolata, fermi amministrativi o ipoteche ricevuti successivamente?

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016, la presentazione della dichiarazione di adesione impedisce a Equitalia di avviare nuove azioni esecutive e di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo avviate in precedenza, salvo che non si tratti di azioni esecutive che si trovino in uno stato molto avanzato di definizione (primo incanto già tenuto con esito positivo, avvenuta presentazione di istanza di assegnazione, emissione del provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

9) Può aderire alla definizione agevolata un contribuente con una rateizzazione già in essere per la quale non siano state pagate tutte le rate dovute?

L’art. 6, comma 8, del DL n. 193/2016 consente l’accesso alla definizione anche ai debitori beneficiari di provvedimenti di dilazione, a condizione che siano pagate le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

10) Una dilazione scaduta a gennaio 2016 e non onorata impedisce l’accesso alla definizione agevolata?

No, non è prevista alcuna preclusione nei confronti dei debitori decaduti da precedenti dilazioni, che, pertanto, possono aderire alla definizione agevolata.

Tuttavia, se il debitore non paga tempestivamente l’intero ammontare dell’unica rata ovvero di una rate delle somme dovute per la definizione, quest’ultima è inefficace. In tal caso, il debito non è più rateizzabile, i pagamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e Equitalia riprende l’attività di riscossione dell’importo originariamente dovuto, al netto di tali pagamenti (art. 6, comma 4, del DL n. 193/2016).


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