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Il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori
La domanda che viene posta riguarda il tipo di correlazione esistente tra il rimborso delle spese di viaggio di dipendenti pubblici e quello degli amministratori considerato come la differenza non sia di poco conto.

La domanda che viene posta riguarda il tipo di correlazione esistente tra il rimborso delle spese di viaggio di dipendenti pubblici e quello degli amministratori considerato come la differenza non sia di poco conto. Le spese di viaggio dei dipendenti pubblici sono, infatti, soggette alla riduzione prevista dalle disposizioni di cui al d.l.78/2010, a mente delle quali “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione … non possono effettuare spese per missioni … per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”.
Per quanto riguarda gli amministratori la normativa oggetto di scrutinio da parte dei magistrati contabili ha riguardato le disposizioni di cui al D.M. 4 agosto 2011 il quale prevede che “in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l’Ente di appartenenza, agli amministratori degli Enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – autonomie locali.”  Tale riferimento ha fatto sì che molte sezioni territoriali della Corte dei conti hanno in particolare negato il rimborso delle spese basate su indennità chilometriche, mentre hanno ritenuto possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti “che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”. Tale fattispecie si riferisce in particolare alle disposizioni di cui all’art.84 comma 1, TUEL ossia per gli  “amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, e’ dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali”.

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