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La correlazione tra Fondo anticipazione di liquidità e FCDE, alla luce del d.l.78/2015 (Parte 1 la tesi del Comune) - Il Commento di V. Giannotti
Interessante verifica da parte dei giudici contabili sull’esatta correlazione tra Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e Fondo Anticipazione di Liquidità (di cui al d.l.35/2013 e ss.mm.ii.)

di V. Giannotti

Interessante verifica da parte dei giudici contabili sull’esatta correlazione tra Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e Fondo Anticipazione di Liquidità (di cui al d.l.35/2013 e ss.mm.ii.), con la relativa opportunità concessa dal d.l.78/2015 il quale prevede, all’art. 2, comma 6, che “Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”.
Su tale correlazione si sostengono due tesi, la prima del Comune, soggetto al piano di riequilibrio, il quale tenta di dimostrare il superamento della crisi finanziaria, certificando risultati sufficienti tali da poterlo far uscire dalla procedura in via anticipata, e quella dei magistrati contabili secondo la quale il Comune non solo non può uscire dalla procedura di riequilibrio, ma dovrà procedere alla correzione della sua ipostazione del disavanzo calcolato in quanto non coerente con un’interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata dell’art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015.

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