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Sanzione ridotta entro 90 giorni dall’omesso versamento Imu
Ravvedimento. La dichiarazione non può essere il momento iniziale per il perdono

Con una nota di ieri l’Ifel chiarisce la portata applicativa della nuova tipologia di ravvedimento per i tributi comunali, prevista dalla legge di stabilità 2015. In particolare il comma 637 ha introdotto altri quattro casi di ravvedimento, ma escludendo un’ipotesi residuale e altre due limitate alle entrate erariali, solo una è applicabile in modo generalizzato ai tributi locali. Si tratta della nuova lettera a)-bis dell’articolo 13 Dlgs 472/97, che prevede la riduzione della sanzione a un nono del minimo se la regolarizzazione «avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni».

Applicando la nuova disposizione all’omesso versamento del saldo Imu e Tasi 2014, avremmo due momenti iniziali per far scattare la sanzione di un nono (3,33%): in caso di dichiarazione periodica i 90 giorni decorrono il 1° luglio e scadono il 28 settembre 2015, mentre nell’altra ipotesi il periodo parte dal momento dell’omissione (cioè dal 17 dicembre 2014) e termina il 16 marzo 2015. È evidente che solo nel secondo caso si ha un’applicazione logica del ravvedimento, con una sanzione che aumenta progressivamente (1/10, 1/9, 1/8) con il trascorrere del tempo (30 giorni, 90 giorni, un anno). 

La prima ipotesi ha invece effetti paradossali in quanto la sanzione prevista dal 16 gennaio al 30 giugno 2015 (3,75%) è più elevata rispetto a quella applicabile dal 1° luglio al 28 settembre 2015 (3,33%).

L’Ifel segnala la conclusione illogica che si avrebbe seguendo la tesi secondo cui la dichiarazione Imu è da considerarsi “periodica”, tesi più volte sostenuta dal ministero dell’Economia (risoluzione 1/DF del 29/4/2013 e istruzioni allegate al Dm 26/6/2014). La dichiarazione Imu è invece «episodica», non essendoci alcun obbligo alla ripresentazione della stessa nel caso in cui gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta non abbiano subìto modifiche. 

La posizione dell’Ifel è senz’altro condivisibile in quanto offre una lettura razionale di una norma evidentemente finalizzata a introdurre un ravvedimento «intermedio» tra quello breve e quello lungo. Peraltro un ulteriore effetto paradossale della tesi ministeriale si avrebbe con il ravvedimento lungo, che di fatto si tradurrebbe in un ravvedimento “elastico” a seconda se la regolarizzazione riguardi l’omesso versamento della prima rata (giugno) oppure del saldo (dicembre): nel primo caso il contribuente avrebbe un lasso di tempo molto più ampio per effettuare il ravvedimento (un anno), rispetto al tempo per regolarizzare l’omesso versamento del saldo (6 mesi). 

In conclusione, il contribuente può sanare l’omesso versamento del saldo Imu e Tasi 2014: entro il 15 gennaio 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/10 del 30%, cioè il 3%; entro il 16 marzo 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/9 del 30%, cioè il 3,33%; entro il 16 dicembre 2015, con l’applicazione di una sanzione pari ad 1/8 del 30%, quindi 3,75%. 


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