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Danno erariale per la struttura ricettiva che non versa l'imposta di soggiorno al Comune
Il Commento di V. Giannotti
Qualora il Comune istituisca con proprio regolamento comunale l’imposta di soggiorno, il cliente che soggiorni in una struttura ricettiva diviene il soggetto passivo dell’imposta e, in caso di mancato pagamento spetta al comune attivare le procedure per l’eventuale recupero coattivo

di V. Giannotti

Qualora il Comune istituisca con proprio regolamento comunale l’imposta di soggiorno, il cliente che soggiorni in una struttura ricettiva diviene il soggetto passivo dell’imposta e, in caso di mancato pagamento spetta al comune attivare le procedure per l’eventuale recupero coattivo, in modo non dissimile con le altre imposte locali. Situazione diversa si realizza qualora il cliente assolva la propria obbligazione tributaria, corrispondendo le somme dovute alla struttura ricettiva, con la conseguenza che l’obbligo di versare al Comune l’imposta ricevuta, fa acquisire al rappresentante legale della struttura ricettiva la qualifica di agente contabile da cui ne discende la competenza del giudice contabile. In altri termini, l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno rappresenta la causa del conseguente danno erariale nei confronti della Amministrazione comunale. In questo caso l’agente contabile è direttamente legato alla Amministrazione danneggiata da un rapporto funzionale di servizio in quanto la Società, e per lei il suo rappresentate legale e/o amministratore, svolge una funzione istituzionale pubblica. Il nesso causale, tra la condotta dell’agente contabile e l’evento dannoso si concretizza con gli omessi versamenti alle scadenze pattuite. Sulla base delle citate premesse, il Procuratore ha convenuto in giudizio il rappresentante legale della struttura ricettiva che non avrebbe riversato al Comune, per il periodo luglio 2012-ottobre 2014, l’importo della tassa di soggiorno pagata dai clienti, al fine di vederlo condannare al pagamento dell’importo non versato, costituendo lo stesso danno erariale risarcibile da parte del convenuto.
Della questione si è interessata la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana.

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I quattro principi contabili applicati

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Il Pacchetto comprende:
1. Il principio applicato della programmazione, Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011
2. Il principio applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011
3. Il principio applicato della contabilità economico patrimoniale, Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011
4. Il principio applicato del bilancio consolidato, Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011

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