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Due differenti contabilizzazioni delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l.35/2013 (prima parte) - Il Commento di V. Giannotti
Con due differenti deliberazioni i giudici contabili affrontano due diverse contabilizzazioni delle anticipazioni di liquidità a seguito del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata disposta dal d.lgs. 118/2011, così come modificato dal d.lgs.126/2014.

di V. Giannotti

Con due differenti deliberazioni i giudici contabili affrontano due diverse contabilizzazioni delle anticipazioni di liquidità a seguito del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata disposta dal d.lgs. 118/2011, così come modificato dal d.lgs.126/2014. La prima contabilizzazione riguarda un Comune che ha continuato a lasciare a residuo le quote capitali di rimborso sui rimanenti 29 anni di durata del prestito, la seconda contabilizzazione riguarda un Comune che ha proceduto alla cancellazione dei citati residui passivi verso la Cassa Depositi e Prestiti senza apporre, tuttavia, un vincolo sul risultato di amministrazione.

LA PRIMA MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE
In sede di monitoraggio semestrale del piano di riequilibrio pluriennale di un Comune, i giudici contabili Umbri (vedi deliberazione 15/06/2016 n.62 Corte dei Conti), osservavano, senza effettuare rilievi, quanto segue:
L’Ente, in particolare, ha posto l’attenzione “… sul fatto che, detraendo dalla massa passiva i debiti fuori bilancio e la ricostituzione dei fondi vincolati (che sono ripianati nei primi due anni del piano), l’importo del disavanzo di amministrazione (€ 7.478.116,81) assume un valore molto vicino all’importo dell’Anticipazione di Liquidità concessa a questo Ente nel 2013 dalla Cassa DDPP in base al DL 35/2013 (€ 7.187.612,44). L’importo dell’Anticipazione, avendo il Comune optato per impegnare al titolo III della spesa l’Anticipazione di Liquidità come previsto dalla delibera della Corte dei Conti Liguria n° 65/2013, entra contabilmente nel calcolo del disavanzo quale quota parte del valore dei residui passivi (l’importo di € 7.187.612,44 è parte dei residui passivi totali di € 39.537.721,82).

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