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Il rimborso delle spese legali agli amministratori. Nuovo orientamento dei giudici contabili - Il Commento di V. Giannotti
Il d.l.78/2015 interveniva sul rimborso delle spese legali agli amministratori, fortemente voluto dall’ANCI, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità che negava alla PA la possibilità del rimborso di tali spese, modificando di conseguenza l’art.86 comma 5 del TUEL

di V. Giannotti

Il d.l.78/2015 interveniva sul rimborso delle spese legali agli amministratori, fortemente voluto dall’ANCI, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità che negava alla PA la possibilità del rimborso di tali spese, modificando di conseguenza l’art.86 comma 5 del TUEL che recita quanto segue:
Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione  o  di  emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale  tra  funzioni  esercitate  e  fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave”.
Tuttavia, all’indomani delle modifiche operate dal legislatore, i giudici contabili (ex multis Corte dei conti, Sezione Lombardia, deliberazione 18/12/2015 n.470; Corte dei conti, Sezione Puglia, deliberazione 11/02/2016 n.33) fornivano le prime interpretazioni restrittive, a causa della ripetuta dizione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” precisando quanto segue:

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