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Baratto amministrativo. Dall’apertura sui crediti extratributari al divieto del “baratto transattivo” - Il Commento di V. Giannotti
Il baratto amministrativo è stato inserito dall’art. 24 del d.l. n. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e disciplinato in relazione ad altri aspetti dall’art. 190 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici). Il nuovo codice dei contratti, ha ripreso in massima parte le espressioni testuali del precedente art. 24, ma ha completato l’istituto attraendolo nella materia dei contratti pubblici di partenariato sociale

di V. Giannotti

Il baratto amministrativo è stato inserito dall’art. 24 del d.l. n. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e disciplinato in relazione ad altri aspetti dall’art. 190 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici). Il nuovo codice dei contratti, ha ripreso in massima parte le espressioni testuali del precedente art. 24 del d.l. n. 133 del 2014 ma ha completato l’istituto attraendolo nella materia dei contratti pubblici di partenariato sociale, cosicché deve ritenersi che l’area d’intervento concerna i servizi strumentali, le iniziative culturali e il recupero di beni pubblici e che l’utilità retrocessa dall’amministrazione per la prestazione eseguita non preveda lucro, bensì riduzione o esenzione di tributi corrispondenti all’attività svolta dal privato o dall’associazione, in funzione dell’utilità che ne deriva alla pubblica amministrazione locale. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n.172/2016 ha avuto modo di precisare come il baratto amministrativo necessita di previa regolamentazione a carattere generale, riveste natura temporanea (con progetti finalizzati), ambiti territoriali limitati e non può riguardare i debiti tributari pregressi. Su altre questioni ritorna nuovamente la sezione lombarda (deliberazione 06/09/2016), che risponde ad alcuni quesiti posti da un Comune.

IL NECESSARIO PREVENTIVO FINANZIAMENTO IN BILANCIO
Il Collegio contabile affronta la questione se il baratto amministrativo possa essere limitato soltanto ad attività, servizi ed iniziative programmate e progettate dal Comune e finanziati in bilancio, escludendo, quindi, in materia, l’iniziativa autonoma del cittadino insolvente incolpevole.

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