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L'IVA per le prestazioni educative
L’ANCI risponde alla domanda posta da un comune su quale sia il trattamento IVA da applicare al servizio di dopo scuola

L’ANCI risponde alla seguente domanda posta da un comune.

DOMANDA:

Dovendo indire una gara aperta ad evidenza pubblica per il servizio di dopo scuola (primaria e secondaria di primo grado) e per la sola parte assistenti/animatori con il responsabile del progetto ludico/educativo per il centro ricreativo estivo diurno per materna primaria e secondaria di primo grado, chiedo quale possa essere l’Iva da applicare ai suindicati servizi.

RISPOSTA:

Il trattamento IVA delle prestazioni indicate nel quesito varia in funzione del soggetto appaltatore. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, del DPR 633/72, infatti, sono esenti le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere,…, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS. Stante l’ampia accezione della norma citata riguardo all’oggetto (prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di ogni genere), si ritiene che i servizi di cui al quesito siano annoverabili nel regime di esenzione, se, come detto, le prestazioni sono rese da istituti o scuole riconosciuti e da onlus. Diversamente, salvo il caso di cooperative sociali (IVA 5% ai sensi della Tabella A, Parte II bis, del DPR 633/72), l’IVA è dovuta nella misura ordinaria del 22%.


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