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ANCI Risponde - L'affidamento in concessione
ANCI Risponde alla domanda posta da un Comune sull'affidamento in concessione per la gestione dei servizi pre e post scuola

ANCI Risponde alla seguente domanda posta da un Comune.

DOMANDA:

Dovendo procedere all’individuazione di un concessionario per la gestione dei servizi pre e post scuola, in cui questa Amministrazione non assumerà alcun impegno di spesa e il concessionario incasserà le rette direttamente dagli utenti, ma si limiterà all’individuazione della base d’asta sulla quale viene richiesto un ribasso per determinare la retta a carico degli utenti. Come procedere all’affidamento in concessione alla luce del D.Lgs. 50/2016 (l’importo è inferiore a € 40.000,00):
– è obbligatorio ricorrere al MEPA attravreso una RDO?
– le concessioni sono escluse dal MEPA?
– oppure dobbiamo fare una procedura negoziata invitando al meno 5 operatori?

RISPOSTA:

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40 mila euro, trova luogo il comma 2 dell’art. 36 del nuovo codice il quale prevede che “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: – a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta…”. L’ANAC nelle proprie recenti linee guida (doc. consultazione) ha tuttavia precisato che “come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), la scelta dell’affidatario deve essere adeguatamente motivata. Si reputa che una motivazione adeguata dà dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine, si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possano procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. In caso di affidamento all’operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e, si ritiene, anche in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”. L’applicazione obbligatoria del MEPA (comma 450 l. n. 296/2006) trova luogo, per regola generale, in relazione a tutti gli acquisti della PA, come del resto ripetuto più volte dalla Corte dei Conti (con particolare riferimento anche agli acquisti in economia: cfr. tra le varie Sez. Marche n. 17/2013; Sez. Lombardia n. 92/2013; v. anche CDS n. 3/2013). Ma per tale stessa ragione si è ritenuto che non trovi luogo invece in relazione agli affidamenti in concessione di servizi, dal momento che in tale ipotesi non si ravvisa un vero e proprio “acquisto” di un servizio destinato al comune poiché la prestazione è rivolta direttamente agli utenti che ne sopportano anche i costi, mentre la controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva (v. anche ANAC det. n. 11/2015). La procedura negoziata con invito ad almeno n. 5 operatori risulta invece obbligatoria qualora si tratti di affidamenti di forniture e servizi di importo superiore a 40 mila euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del codice (lett. b) comma 2 art. 36 codice).

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