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Mancata risposta all'interpello: effetti
L'Agenzia delle Entrate pubblica la risposta ad una domanda relativa agli effetti della mancata risposta all'interpello

La rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate pubblica la risposta alla seguente domanda.

DOMANDA

Sono un piccolo imprenditore. A gennaio ho presentato istanza di interpello alla quale l’Agenzia non ha fornito risposta. Ho però notato che la stessa questione è stata affrontata in una recente risoluzione. Come comportarmi?

RISPOSTA

La pubblicazione della risposta a una istanza di interpello attraverso una risoluzione non esime l’amministrazione dal provvedere alla ordinaria comunicazione della medesima a ciascuno dei contribuenti istanti. Ciò anche al fine di consentire che, rispetto a questi ultimi, individualmente, si producano gli effetti propri della risposta all’interpello (paragrafo 4.6 della circolare n. 9/2016). L’Amministrazione, infatti, è tenuta a fornire il proprio parere entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente per gli interpelli ordinari (puri o qualificatori), oppure entro 120 giorni per tutte le altre tipologie di istanze (Dlgs 156/2015). Decorso tale termine senza risposta, vale la regola del silenzio-assenso ovvero viene considerato valido il comportamento prospettato dal contribuente nell’istanza presentata.


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