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Il Commento - Nessuna responsabilità al Segretario che abbia rimborsato le spese legali in caso di potenziale conflitto di interessi
La Procura della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un Segretario Generale di un comune per avere rimborsato le spese legali all’ex segretario, in considerazione dell’assoluzione avvenuta con la formula “perché il fatto non costituiva reato per assenza dell’elemento soggettivo” la quale, a suo dire, costituiva conflitto di interessi con l’Amministrazione

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 1/6/2016)

La Procura della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un Segretario Generale di un comune per avere rimborsato le spese legali all’ex segretario, in considerazione dell’assoluzione avvenuta con la formula “perché il fatto non costituiva reato per assenza dell’elemento soggettivo” la quale, a suo dire, costituiva conflitto di interessi con l’Amministrazione. In presenza del citato conflitto di interessi sia la normativa primaria (art. 22 D.P.R. 25 giugno 1983) che quella contrattuale (art. 28 CCNL 14 settembre 2000 per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali), inibiscono il rimborso al dipendente delle spese legali da lui sostenute. Di diverso avviso sono i magistrati contabili secondo i quali, per realizzarsi il danno erariale era necessaria la colpa grave in presenza di una evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano “ex ante” ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d’ufficio e che si materializzano nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto, cosa che non ricorre nella fattispecie in esame. Tali sono le conclusioni della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza 14/04/2016 n.104

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