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Il Commento - Nessun conflitto di interessi tra commissione di concorso e candidati gia' lavoratori interni
L'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi tipizzate di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 4/5/2016)

Il Consiglio di Stato  riforma completamente le conclusioni dei giudici amministrativi di prime cure, i quali avevano individuato nella Commissione di concorso un evidente conflitto di interessi con i concorrenti, poi risultati vincitori del concorso pubblico, estendendo le cause di astensione oltre alle ipotesi previste dall’art.51 del c.p.c. anche alle ipotesi disciplinate dall’art. 1 e 6-bis della legge 241/90. Per i giudici amministrativi di Appello, le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici di prime cure sono errate in considerazione del fatto che, nei concorsi pubblici, si applicano le ipotesi previste dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica. In altri termini, l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi tipizzate di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza 28 aprile 2016, n.1628

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