Stabilizzazione incarico fiduciario ex art.110 comma 1 TUEL. Per la Corte dei Conti non vi è danno erariale

di Vincenzo Giannotti

A seguito della prima sentenza emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Lombardia n.177 del 10/07/2013 (vedi bilancioecontabilita.it del 17/07/2013) nella quale i giudici contabili lombardi concludevano che le “stabilizzazioni” sono “assunzioni sui generis” perché oggetto di normazione specifica che, sostanzialmente, tende a eliminare il fenomeno del “precariato”, ovviamente in un quadro ordinamentale e finanziario che lo consente. In tale ottica non è indifferente che la norma che si assume violata non menzioni espressamente le “stabilizzazioni” come, invece, il comma 4 del medesimo articolo. Invero la norma invocata (comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008, conv. con legge n. 133/2008) tende a limitare le vere, nuove assunzioni di personale le quali comporterebbero nuove spese rispetto a quelle già sostenute dagli enti locali. Nel caso di cui trattasi, il personale godeva già di un incardinamento nel Comune in forza di preesistenti rapporti a tempo determinato con scadenza 20-12-2010. La mancata menzione delle “assunzioni con riferimento ai processi di stabilizzazioni in atto” tra quelle limitate dalla norma citata, in definitiva, implica che esse siano escluse dall’applicazione di tale normazione e ciò in ragione, come detto, della specificità delle cd. “stabilizzazioni” e del significato della norma più volte citata. Inoltre, il collegio contabile, giudicava legittima selezione pubblica “interamente riservata” al personale precario.

 

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