Split payment: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 27/E del 7 novembre 2017, con cui fornisce chiarimenti in merito all’aggiornamento della disciplina dello split payment, da applicare alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Ricordiamo che la nuova disciplina dello split payment prevede il versamento dell’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi direttamente all’Erario dagli acquirenti, scindendo appunto il pagamento dell’imponibile (effettuato in favore del fornitore) da quello dell’imposta (effettuato direttamente in favore dell’Erario) e si caratterizza per:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, nonché delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib (“Pa e società”)
  • l’applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito (professionisti)
  • la possibilità per le Pa e società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della registrazione della fattura di acquisto
  • la possibilità per le Pa e società acquirenti di beni e servizi di effettuare il versamento diretto dell’imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo che sarà appositamente istituito. Ciò, in alternativa, all’annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25, Dpr 633/1972, anche nel registro di cui agli articoli 23 o 24 dello stesso Dpr.

>> LEGGI LA CIRCOLARE N. 27/E dell’Agenzia delle entrate

La circolare afferma che qualora dopo il 1° luglio 2017 ma entro il 7 novembre siano state emesse fatture nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi pubblicati dal dipartimento delle Finanze in regime ordinario, in luogo del regime della scissione dei pagamenti, il fornitore non dovrà effettuare alcuna variazione.
Egualmente, non è sanzionabile il caso in cui il fornitore abbia emesso una fattura in scissione dei pagamenti nei confronti di un soggetto non incluso negli elenchi, prima, però, in questo caso, dell’emanazione degli elenchi definitivi, vale a dire entro il 31 ottobre 2017.

 

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