Spettanze dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna

Spettanze dell’anno 2012
Avvertenza preliminare per le spettanze dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna
(aggiornamento al 18 giugno 2012)

L’iter istruttorio dei decreti per il calcolo delle spettanze 2012 si è completato recentemente, ma va segnalato che i dati relativi ai comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario nonché di quelli ricadenti nei territori di Sicilia e Sardegna sono da considerarsi ancora suscettibili di modifiche in relazione agli effetti finanziari correlati alla stima del gettito IMU risultante dai versamenti che saranno effettuati dai contribuenti col modello F24, come previsto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

E’ possibile, da qualche settimana, visualizzare i dati non più come proiezione provvisoria ma in forma definita, anche se suscettibili di modifiche per quanto si è detto sopra.

Inoltre, i dati dei comuni e delle province delle regioni a statuto ordinario risultano di importo inferiore a quelli già divulgati in precedenza come proiezione provvisoria assegnazioni 2012 in quanto fra le assegnazioni da federalismo fiscale figura una componente negativa denominata risorse fondo sospese fino ad assegnazione disponibilità pari a restituzione da province o comuni. Si tratta di una componente negativa che va a registrare le risorse finanziarie che devono ancora rendersi disponibili per consentire la completa attribuzione delle spettanze dovute. D’altra parte i dati riportano, in alcuni casi, aggiornamenti per applicazioni normative intervenute successivamente all’inizio dell’anno.

Resta inteso, tuttavia, che nella predisposizione del bilancio di previsione 2012, ossia in sede di programmazione, gli enti possono considerate l’intera spettanza al lordo delle predetta componente negativa.

ATTRIBUZIONE DI ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE E PROVINCIALE E TRASFERIMENTI ERARIALI PER GLI ENTI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO – ANNO 2012

 

Quadro normativo

Il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ha confermato che “per l’anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell’interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.” Gran parte delle attribuzioni di risorse ai comuni e alle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario vanno attribuite secondo quanto previsto dalla normativa in tema di federalismo fiscale municipale, ex decreto legislativo n. 23 del 2011, e provinciale, ex decreto legislativo n. 68 del 2011.
Significativi effetti finanziari discendono anche dalla riduzione di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, in applicazione dell’articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010. Si riportano, inoltre, i dati delle riduzioni dei singoli comuni e delle singole province delle regioni Sicilia e Sardegna, rammentando che per le province ricadenti nelle regioni a statuto ordinario la riduzione è stata applicata sul fondo sperimentale di riequilibrio.
Nel riportare anche il prospetto di calcolo delle riduzioni di risorse ai comuni ex articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010 operate nell’anno 2011, prospetto già divulgato con comunicato del 10 dicembre 2010, si rappresenta che nelle assegnazioni relative al 2012 tale riduzione di risorse trova collocazione:
– per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla voce denominata Effetto riduzione articolo 14, comma 2 del d.l. 78/2010”, in quanto rappresentata dalla differenza fra la riduzione dell’anno 2012 e quella applicata nell’anno 2011 che era già stata considerata nella determinazione della spettanza figurativa per l’assegnazione delle risorse da federalismo fiscale dell’anno 2011;
– per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia e Sardegna, alla voce denominata: “Riduzione trasferimenti erariali (art.14,C.2. DL 78/2010) e va a sostituire l’importo già previsto per l’analoga riduzione dell’anno 2011.

RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI (ART. 14, C. 2, DL 78 DEL 2010)

Effetti specifici per comuni

Sulle risorse attribuite ai comuni hanno effetto, per l’anno 2012, anche altre disposizioni di legge fra cui:
– la cessazione dell’applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011), conseguentemente si rende disponibile una somma di 614 milioni di euro da attribuire ai citati comuni e che è stata assegnata secondo quanto stabilito al punto c) dell’articolo 2 dell’Accordo dell’1 marzo 2012 sulla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui ai successivi paragrafi;
– la predetta riduzione dei trasferimenti ex articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010;
– l’applicazione della riduzione di risorse di cui all’articolo 2, comma 183 della legge n. 191 del 2009 per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali;
– l’applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria, pari a 1.450 milioni di euro, disposta dall’articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201 del 2011;
– gli altri effetti compensativi connessi all’attribuzione dell’imposta municipale propria (comma 17 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011).
Per una più diffusa illustrazione di tali effetti, si rinvia a quanto contenuto nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012 raggiungibile all’indirizzo: http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/ e denominato “federalismo fiscale municipale -Anno 2012” .

Effetti specifici per le province

Sulle risorse attribuite alle province hanno avuto effetto, per l’anno 2012, anche altre disposizioni di legge fra cui le seguenti:
-la riduzione di 415 milioni di euro prevista dall’articolo 28, commi 8 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011;
-la soppressione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica e confluenza delle risorse nel fondo sperimentale di riequilibrio (art.18 c. 1 e 5 nonché art. 21 del D.lgs n. 68/2011).
Per una più diffusa illustrazione di tali effetti, si rinvia a quanto contenuto nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012 raggiungibile all’indirizzo : http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/ e denominato “federalismo fiscale provinciale -Anno 2012” .

Attribuzione delle somme a comuni e province delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio

Sono stati siglati in data 1 marzo 2012, in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, gli accordi per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di comuni e province. In proposito, sono stati approvati:
– i decreti ministeriali con i quali viene formalizzata la ripartizione del predetto fondo sperimentale (decreto ex articolo 2, comma 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011 per i comuni nonché decreto ex articolo 21, comma 3 del decreto legislativo n. 68 del 2011 per le province) ;
-il decreto con il quale viene formalizzata la soppressione dei trasferimenti delle province (ex articolo 18, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 68 del 2011) e di aggiornamento del dato dei trasferimenti soppressi dei comuni per l’anno 2012 (ex articolo 2, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2012).
– comuni

Per i comuni vengono esposti dati di sviluppo delle proiezioni, secondo una sequenza che riassume le componenti più significative delle attribuzioni finanziarie così come richiamate anche nell’Accordo dell’1 marzo 2012 siglato in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali per la ripartizione del fondo di riequilibrio. Inoltre per la voce “Compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all’istituzione dell’imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011” – riportata all’articolo 2, comma f) del predetto Accordo – viene fornita la specifica relativa alle due componenti, ossia:
– Detrazione compensativa per la perdita dell’Irpef per immobili non locati; – Detrazione/integrazione Imu;
Il totale degli effetti finanziari è stato considerato del MEF- Dipartimento delle finanze per stimare le maggiori e talvolta le minori entrate IMU dei comuni rispetto alla previgente entrata da ICI, da compensare sulle attribuzioni da fondo sperimentale di riequilibrio.

Va inoltre rammentato che, nell’anno 2012, secondo quanto stabilito in sede Copaff (pagina n. 4 del richiamato documento denominato “federalismo fiscale municipale –Anno 2012″), le attribuzioni per la mobilità del personale, nonché per l’aspettativa sindacale vengono individuate come trasferimenti non fiscalizzati. Pertanto, tali attribuzioni vengono portate in detrazione dalle assegnazioni da federalismo fiscale nella voce ”Variazioni contabili” . Al momento è in corso l’istruttoria per determinare gli importi di tali trasferimenti che andranno aggiornati alle risultanze dell’anno 2012, in conformità alla relativa disciplina in materia.
– province

Per le province vengono riportate le voci del fondo sperimentale di riequilibrio, distintamente per le singole quote di ripartizione, stabilite all’articolo 2 dell’Accordo siglato in data 1 marzo 2012 in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali.

Dati per la quantificazione degli effetti connessi all’attribuzione dell’imposta municipale propria

Gli effetti finanziari connessi all’applicazione della richiamata normativa di legge (articolo 28, commi 7 e 9 nonché articolo 13, comma 17 del decreto legge 201 del 2011) sono stati quantificati secondo i dati forniti dal MEF- Dipartimento delle finanze. In proposito, si segnala che sono consultabili i dati delle stime IMU sul sito del predetto Dipartimento delle finanze al seguente indirizzo www.finanze.gov.it/export/finanze/index.htm ed, in particolare, visualizzando nella sezione “in prima pagina” il documento denominato “Stima del gettito Imu anno 2012” .

TRASFERIMENTI ERARIALI AI COMUNI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI SICILIA E SARDEGNA

Si rendono note anche le proiezioni delle attribuzioni per i comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, attribuzioni rispetto alle quali viene ad avere effetto la riduzione di risorse per attribuzione dell’imposta municipale propria (IMU) sulla base della normativa richiamata in precedenza
Anche in tal caso valgono le indicazioni già riportate pei i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario circa le componenti finanziarie delle compensazioni Imu. Si riportano inoltre altri dettagli delle proiezioni dati.

TRASFERIMENTI ERARIALI ALLE PROVINCE RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI SICILIA E SARDEGNA E DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DELLE ALTRE REGIONI A STATUTO SPECIALE – ANNO 2012

Si rendono noti anche i dati dei trasferimenti attribuiti agli altri enti locali.

Di seguito si riporta il link per accedere alle assegnazioni 2012
Accedi ai Trasferimenti erariali ed alle attribuzioni di entrata da federalismo fiscale

Inoltre, i dati già divulgati come proiezione provvisoria delle assegnazioni 2012 possono essere tuttora visualizzabili al link denominato con lo stesso nome.
Accedi alle Proiezioni provvisorie assegnazioni 2012

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