Rischio di danno erariale in presenza di una non correttezza gestione dei controlli interni

Approfondimento di V. Giannotti

Dopo che il d.l.174/2012 ha introdotto il sistema dei controlli interni, quale misura obbligatoria per gli enti locali, a distanza ormai di circa sei anni i giudici contabili non sembrano più disposti a tollerare la mancanza anche solo di alcuni degli stessi, con possibile attivazione delle procedure previste nell’ordinamento per responsabilità amministrativa in caso di assenza o inadeguatezza degli stesso.

Il sistema dei controlli interni

Gli enti locali avrebbero dovuto disciplinare in piena autonomia i seguenti controlli previsti dalla legge:

  • controllo di regolarità amministrativa e contabile, il quale ha la finalità di verificare la correttezza dell’azione amministrativa, sia in fase preventiva sui singoli atti (attraverso l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile-finanziaria) sia in via successiva. Nell’analisi dei dati particolare attenzione viene rivolta all’accertamento del puntuale rispetto della rigorosa disciplina definita dall’art. 183 T.U.E.L., in materia di impegni di spesa. Tramite il monitoraggio e il ricorso alle tecniche di campionamento si intende valutare l’idoneità delle scelte programmatiche adottate e la rispondenza dei provvedimenti conseguenti ai requisiti di correttezza, coerenza, adeguatezza e conformità alla legge. In tale ultima sede, il monitoraggio deve avvenire secondo principi di revisione aziendale nonché attraverso il ricorso alle tecniche di campionamento, in una logica fondata sulla valutazione del rischio potenziale di irregolarità.

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