Parere ARAN sullo straordinario

Con parere del 11/02/2014 n. RAL_1677_Orientamenti Applicativi l’ARAN risponde alla seguente domanda posta da un comune:

In relazione alle previsioni dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000, concernente il lavoro straordinario come devono essere correttamente le espressioni “lavoro eccezionale” e “non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro” ivi contenute?

Su tali aspetti della disciplina contrattuale dell’istituto, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

a)    le regole generali alle quali bisogna attenersi nella gestione del lavoro straordinario sono dettate dall’art.38 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale le prestazioni straordinarie sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro;

b)    il primo profilo da considerare della definizione contrattuale è che la stessa espressamente sottolinea l’eccezionalità del possibile ricorso degli enti alle prestazioni di lavoro straordinario. Si tratta di un elemento che viene, generalmente, ritenuto usuale nella struttura tipica dell’istituto, con riferimento sia al lavoro pubblico che a quello privato. Esso trova la sua giustificazione nella circostanza che la richiesta, in via continuativa e ordinaria, di prestazioni di lavoro straordinario si tradurrebbe, in via di fatto, in un ampliamento dell’orario ordinario di lavoro, sostanzialmente vanificando il limite contrattualmente stabilito per quest’ultimo;

c)    il datore di lavoro, usando della ordinaria diligenza che gli è richiesta nell’organizzazione e nell’esercizio della sua attività, per lo svolgimento della stessa, procede ad una adeguata strutturazione dell’azienda anche con riferimento al fattore lavoro, prevedendo e programmando la quantità di lavoratori a tal fine ritenuta opportuna, con riferimento anche all’esigenza di copertura delle esigenze saltuarie e ricorrenti dell’attività stessa. E in tale contesto, non può non tenere conto anche del vincolo nell’utilizzo del personale derivante dal necessario rispetto dell’orario di lavoro ordinario, stabilito nel contratto collettivo di lavoro applicabile nel caso concreto;

d)    nell’ambito della definizione contrattuale, l’indicazione secondo la quale la prestazione di lavoro straordinario non può essere utilizzata come fattore ordinario di programmazione del lavoro sta ad indicare la necessità che, ai fini dell’ordinaria organizzazione del lavoro, il datore di lavoro può tenere conto solo delle prestazioni dovute dal dipendente nell’ambito del suo normale orario di lavoro d’obbligo, contrattualmente stabilito, nel rispetto delle modalità di corretta gestione del personale e delle altre disposizioni previste a tutela del personale;

e)    da qui la necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario, limitandolo alle ipotesi della sopravvenienza di situazioni di carattere eccezionali, straordinarie, le sole che, in quanto imprevedibili ed insuscettibili di essere programmate dal datore di lavoro, possono giustificare la richiesta dello stesso al dipendente di eseguire prestazioni di lavoro ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle dovute nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito;

f)     in proposito, si deve rilevare che, in materia di lavoro straordinario, proprio in considerazione della sua natura e della eccezionalità delle situazioni che dovrebbero legittimare il ricorso allo stesso, anche il legislatore chiaramente ed espressamente afferma, come norma di principio generale della relativa disciplina, che «Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto» (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003);

g)    alla luce delle esposte considerazioni devono essere valutate le particolari situazioni prospettate. Ad esempio, anche nel caso delle attività concernenti il nuovo sistema informatico, potrebbero determinarsi i presupposti per il ricorso al lavoro straordinario ove sia necessario portare a termine le stesse entro un termine preciso prefissato e, in corso d’opera, diventa evidente, per fattori sopraggiunti, l’impossibilità di rispettare il termine di cui si tratta attraverso le sole prestazioni ordinarie del personale. Appare evidente, quindi, che ogni valutazione in materia non può che spettare al singolo datore di lavoro dato che solo questi conosce la propria struttura ed in relazione alla stessa procede alla concreta organizzazione del lavoro, anche sotto il profilo temporali della prestazione lavorativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA