Obbligo di utilizzo del c.d. badge anche per dipendenti avvocati

Enti locali – Personale – Sistema di rilevazione automatica delle presenze – Obbligo di utilizzo del c.d. badge anche per dipendenti avvocati – Delibera comunale – Illegittimità – Ragioni

 TAR Campania, Napoli, sez. V – Sentenza 24 gennaio 2013, n. 547

È illegittima la delibera del comune la quale ha imposto anche per i dipendenti avvocati l’obbligo di utilizzo del cd. “badge” per la rilevazione delle presenze in ufficio, innanzitutto perché un sistema siffatto si risolve, quanto meno in astratto, (anche al di là delle intenzioni di chi decide di adottarlo), in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti a questa figura, per prassi amministrativa, dalla costante giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione. In secondo luogo perché l’avvocato di un ente pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l’ufficio da lui rappresentato ed è evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un (obbligatorio) utilizzo del badge.

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