Nessuna sanzione in caso di ritardo nell’invio dei dati alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)

Con comunicazione del Ministero dell’Economica e delle Finanze si rende noto che:

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-octies, del DL 113 del 2016, la prima applicazione delle sanzioni riguardanti il ritardo nella trasmissione dei bilanci alla BDAP è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019 e al rendiconto 2016. Pertanto, non sono previste sanzioni per il ritardo nella trasmissione del bilancio di previsione 2016-2019”.

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