Nessun compenso addizionale al Segretario comunale per la commissione di concorso

Il principio di onnicomprensività della retribuzione, per la partecipazione alle commissioni di concorso, prevista per i dirigenti deve essere estesa anche ai Segretari comunali, qualora nominati a presiedere le commissioni di concorso indette dal medesimo ente locale. La Corte dei conti della Puglia (deliberazione n.174/2021) rafforza l’esclusione dei compensi per i commissari di concorso degli enti locali, già indicati dalla Sezione della Lombardia (deliberazione n.253/2021), estendendola anche in caso di partecipazione del Segretario comunale.

La domanda

Il Sindaco di un comune ha chiesto ai magistrati contabili se il Segretario comunale, da lui nominato presidente di commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso a posti programmati dal Comune, possa ricevere un compenso aggiuntivo, ovvero se la citata attribuzione rientri all’interno della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario, facendo in tal modo venire meno eventuali compensi aggiuntivi previsti dalla normativa.

La risposta

La legge concretezza (legge n.56/2019) ha previsto da un alto che, gli incarichi nelle commissioni esaminatrici di pubblici concorsi per l’accesso ad un pubblico impiego, vengano espletati con piena efficienza e speditezza, favorendone la partecipazione e, dall’altro lato ha previsto che tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti. La legge n.34/2020 ha, infatti, successivamente espunto le parole “I compensi … sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata della presente legge”. Con tale intervento, a dire dei giudici contabili, il legislatore ha di fatto ristretto il campo dei destinatari delle previsioni, limitandolo alle sole amministrazioni nazionali. Ciò trova conferma anche negli atti parlamentari secondo cui “Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”. In altri termini, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali.

Alle medesime conclusioni è giunta anche la Sezione della Lombardia secondo cui “un’interpretazione estensiva del citato comma 14, che ne consentisse l’applicabilità anche agli enti locali, non può essere ammissibile in quanto solo la legge può derogare al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della PA sancito dagli artt. 2, comma 3 e 24, comma 3 del Dlgs. 165/2001” (deliberazione n.253/2021).

Pertanto, non potendo essere estese le disposizioni legislative anche agli enti locali, con la conseguenza che non è prevista alcune remunerazione addizionale per il Segretario comunale non potendo anche lui derogare al principio di onnicomprensività.

In conclusione, oltre ai dirigenti e agli impiegati, anche al Segretario comunale nominato nelle commissioni di concorso da svolgere per la propria amministrazione di appartenenza, non sono previsti compensi addizionali.

 

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