Modello Irap 2015 online, in bozza. Semplificazioni e più deduzioni.

Con comunicato del 17/12/2014 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

Debutta in rete la versione provvisoria del modello “Irap 2015” (e relative istruzioni), con interessanti novità in tema di agevolazioni e semplificazioni.

È prevista la deduzione, fino a 15mila euro per dipendente, del costo sostenuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato che vanno a incrementare la base occupazionale. L’agevolazione vale per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi.

Aumenta, poi, la deduzione forfetaria per ogni dipendente a tempo indeterminato. Lo sconto “base” passa da 4.600 a 7.500 euro ovvero, per le donne e i lavoratori con meno di 35 anni, da 10.600 a 13.500 euro. Invece, la deduzione “maggiorata” per le assunzioni nel sud Italia è incrementata da 9.200 euro a 15mila euro (per donne e lavoratori under 35, si sale da 15.200 a 21mila euro).

Ritocco all’insù anche per la deduzione forfetaria graduata in funzione della base imponibile che ora, quando questa non supera 181mila euro, spetta nella misura di 8mila euro (prima era di 7.350 euro).

Altra novità da segnalare è la possibilità di trasformare l’eccedenza di deduzione dell’Aiuto alla crescita economica (Ace) evidenziata nel modello Unico in credito d’imposta utilizzabile, ai fini Irap, in cinque quote annuali di pari importo.

Ricordiamo che l’Ace, introdotta dal decreto “salva-Italia” (articolo 1, comma 7, Dl 201/2011), consiste in una detassazione ai fini delle imposte sui redditi in funzione dei nuovi apporti di capitali a favore dell’azienda. Il “decreto competitività” (Dl 91/2014) è intervenuto sulla disciplina, consentendo di convertire le eccedenze non utilizzate in un credito d’imposta ai fini Irap (fino al 2013, invece, l’eccedenza veniva riportata automaticamente negli esercizi successivi, per essere utilizzata in deduzione del reddito imponibile).

Infine, fra le semplificazioni, si segnala la possibilità, per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, di esprimere l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5-bis, comma 2, Dlgs446/1997), direttamente con la dichiarazione e non più tramite apposita comunicazione, da presentare entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si effettua la scelta.

Sarà, inoltre, più veloce compilare il frontespizio grazie alla eliminazione, nella sezione dei dati del contribuente, dei campi relativi alla residenza anagrafica (per le persone fisiche) e alla sede legale (per gli altri soggetti), ovvero, se diverso, al domicilio fiscale.

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