Legge di bilancio 2018 e la possibilità di avvalersi di un nuovo riaccertamento straordinario dei residui. Un caso concreto (prima parte)

Approfondimento di V. Giannotti

Le disposizioni della legge di bilancio 2018 prevedono la possibilità della rinnovazione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

Le condizioni poste dalla normativa sono le seguenti:

Art.1, comma 848 secondo cui “I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L’eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l’esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015”.

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