Le risorse comunitarie escluse dal patto di stabilità diventano rilevanti nel pareggio di bilancio – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 5/10/2016 n. 28, è stata chiamata ad esprimersi su una questione di massima riguardante l’esclusione delle spese, finanziate direttamente o indirettamente dalla Comunità Europea, ai fini dei vincoli di finanza pubblica a fronte delle nuove regole sul pareggio di bilancio. La Sezione siciliana remittente, aveva deferito la questione di massima alla nomofilachia contabile, a fronte di una possibile incoerenza tra la precedente esclusione, dei citati fondi comunitari, dai vincoli di finanza pubblica rispetto alle nuove regole del paraggio di bilancio, le quali evidenziano, sia nell’articolato della legge di stabilità 2016, sia nei prospetti dimostrativi del saldo di finanza pubblica, la mancanza di specifica informazione sulla esclusione delle citate spese. Per la Sezione Autonomie, in considerazione della rigidità del sistema delle nuove regole del pareggio di bilancio, solo il legislatore può escludere spese che possano non essere rilevanti ai fini dei vincoli di finanza pubblica, mentre l’interprete non ha spazio per introdurre nuove o specifiche spese soggette ad esclusione diverse da quelle definite nelle norme legislative. Non avendo il legislatore escluso in modo espresso le citate spese derivanti da finanziamenti comunitari, sia in conto esercizio che in conto capitale, la risposta non può che essere negativa, anche a fronte di una potenziale incoerenza con la stessa finalità delle citate spese che potrebbero essere perse a fronte della rigidità del sistema delineato. Tale in sintesi le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici nomofilattici, qui di seguito dettagliate.

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4. Il principio applicato del bilancio consolidato, Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011

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