Le dismissione delle società strumentali da parte dei Comuni. Pareri contrastanti delle Corte dei Conti ed intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

di Vincenzo Giannotti

Dopo aver esaminato la posizione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Puglia, nella deliberazione n.141 del 19/09/2013 (vedi articolo del 30/09/2013), sull’argomento delle dismissioni della partecipazione in società strumentali gestite in “house “ da parte dei comuni. Il dubbio avanzato dal comune riguarda “se le società interamente partecipate da enti locali e operanti in regime in house – e pertanto nel pieno rispetto dei parametri allo scopo fissati dal Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza n. 1 del 3 marzo 2008 – siano da ritenersi soggette alla applicazione della disciplina recata dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del D.L. 95/2012 ovvero se sia ad essa applicabile unicamente la norma contenuta nell’art. 8 del citato art. 4, che consente l’affidamento diretto di servizi (e senza limiti di importo, a seguito della modifica introdotta dall’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito nella legge 221/2012) a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house”.

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