Le conseguenze inerenti le violazioni del patto di stabilità

Come è noto, in materia di contabilità e bilancio le attribuzioni assegnate dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo sia dalla legge 131/2003 (art. 7, commi 7, 8 e 9) che dalla legge 266/2005 (art. 1, comma 166 e ss.) impongono un controllo finanziario per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio, anche in relazione ai vincoli comunitari, nonché sulla gestione per il perseguimento di adeguati livelli di efficienza e di economicità. Si stabilisce inoltre che l’esito di tali controlli ,ai sensi dell’art. 1 comma 168 della legge 23 dicembre 2005 n. 266,sia di tipo collaborativo in quanto “le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino […] comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno” ,riferendone agli organi rappresentativi delle rispettive comunità locali.

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