L’ARAN risponde al quesito se le ore di lavoro straordinario effettuate negli ultimi mesi del 2012 possono essere compensate con un numero uguale di assenze nell’anno successivo.

 

                Pubblicato il parere ARAN RAL_1566_ in data 28/10/2013 la risposta al quesito “Le ore di lavoro straordinario effettuate negli ultimi mesi del  2012 possono essere compensate con un numero uguale di assenze nell’anno successivo?”.

Qui di seguito il parere dell’ARAN:

Certamente, il dipendente può richiedere la fruizione di riposi compensativi, quantitativamente equivalenti alla durata delle prestazioni straordinarie, in luogo del relativo compenso economico (art. 38 comma 7, del CCNL del 14 settembre 2000).

In materia devono essere, comunque, rispettate le seguenti regole:

a) le prestazioni straordinarie, di cui si chiede il riposo compensativo, devono essere state sempre debitamente e preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile, nei limiti quantitativi consentiti dalle risorse assegnate, con conseguente economia a pareggio della prestazione compensata (e non lavorata); il dipendente non può richiedere il recupero delle ore spontaneamente rese senza il preventivo consenso del dirigente;

b)  il periodo di recupero compensativo deve essere computato ad ore lavorative, corrispondenti alle ore di straordinario prestate;

c) le ore cumulate possono dar luogo anche ad un riposo compensativo pari ad una o più intere giornate lavorative, purché sia rispettato il conteggio delle ore;

d) la fruizione del riposo compensativo deve essere compatibile con le esigenze organizzative e di servizio; a tal fine sono necessarie una tempestiva richiesta al competente dirigente (o al responsabile del servizio) e il consenso preventivo di quest’ultimo sul periodo prescelto dal lavoratore o su altro eventualmente indicato, in via alternativa, dal dirigente;

e) le ore di riposo compensativo fruite in relazione alle prestazioni di lavoro straordinarie rese comportano comunque una corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999;

f) mancando un limite temporale predefinito, entro il quale è consentito la fruizione del riposo compensativo, per dare certezza ai comportamenti e per evitare conflitti interni, ogni ente potrebbe stabilire, attraverso un proprio regolamento aziendale, di stampo privatistico, un termine certo (ad esempio un mese dalla prestazione di lavoro straordinario) entro il quale deve essere comunque operato il recupero;

g) il riposo compensativo non dà comunque titolo a percepire la maggiorazione percentuale del valore del lavoro ordinario; quindi, per ogni ora di straordinario diurno viene riconosciuto un corrispondente riposo compensativo di un’ora, senza che al lavoratore debba essere riconosciuta la maggiorazione prevista del 15%; neppure è possibile riconoscere, in relazione alla stessa ora di lavoro straordinario diurno, al lavoratore un riposo compensativo di 69 minuti, corrispondenti al valore economico dell’ora di lavoro straordinario comprensiva anche della maggiorazione del 15%;

h) a utilizzazione della disciplina sul riposo compensativo deve essere intesa come alternativa a quella sulla banca delle ore (art. 38-bis, del CCNL del 14 settembre 2000).

i)   giova ribadire, per maggiore chiarezza, che il riposo compensativo non può essere imposto d’autorità dal dirigente, ma deve essere sempre richiesto espressamente dal dipendente che ha reso la prestazione di lavoro straordinario. Per questo motivo, le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate devono essere sempre ricomprese nel tetto di spesa assegnato a tale titolo al singolo centro di costo. Infatti, se il lavoratore pretende il pagamento bisogna sempre poter disporre delle necessarie risorse. Alla luce di tali considerazioni, che trovano il loro fondamento nella precisa formulazione delle clausole contrattuali in materia (art.38 CCNL 14 settembre 2000), si devono esprimere dubbi sulla correttezza della prassi seguita da molti enti del comparto di autorizzare prestazioni di lavoro straordinario anche in mancanza o al di là delle disponibilità finanziarie a tal fine predisposte (art.14 del CCNL 1° aprile 1999), imponendo sostanzialmente al dipendente la fruizione del corrispondente riposo compensativo;

j)  alla luce di quanto sopra detto, non si ritiene possibile il trasporto dei riposi compensativi corrispondenti a ore di lavoro straordinario rese in un anno in quello successivo. Infatti, queste ore di lavoro straordinario deve trovare la loro necessaria copertura, sotto il profilo della spesa, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, ai sensi dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999,  presso l’ente nell’anno in  cui sono state autorizzate.

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