La verifica dei giudici contabili. Gli indicatori di entrata e di spesa – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Interessante analisi effettuata dai giudici contabili sui conti degli enti locali lucani, al fine di verificare l’andamento della finanza locale nel periodo 2010-2014. Saranno, pertanto, riprese alcune analisi effettuate dai giudici contabili sulla verifica dei conti finanziari della totalità degli enti locali lucani, individuando anche alcune criticità emerse nella fase di verifica dei conti.
In questa articolo si analizzeranno gli indicatori di entrata e di spesa, presi a riferimento, per determinare i principi della sana gestione finanziaria. Le analisi sono contenute nella deliberazione n. 35/2016 della Corte dei conti.

PREMESSA
Precisa il Collegio contabile come una sana gestione finanziaria è stata posta dal legislatore in via diretta attraverso la difesa degli equilibri di bilancio, imponendo la sua obbligatoria verifica nel mese di luglio (Art.193 TUEL modificato da d.lgs.118/2011), dove il Consiglio comunale è chiamato alla verifica tra stato di attuazione dei programmi e i risultati medio tempore ottenuti, tenuto conto della corretto accertamento delle entrate e degli impegni di spesa secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata. Da tali analisi, il Consiglio comunale avrà la possibilità di verificare, in tale fase di aggiornamento, l’eventuale equilibrio o squilibrio tra le previsioni aggiornate delle entrate e delle spese. In caso di squilibrio, ovvero di incapacità della parte entrata nel finanziare le spese, l’organo consiliare dovrà individuare le misure necessarie per il ripristino dell’equilibrio.
A differenza della verifica annuale obbligatoria, il legislatore ha, in ogni caso, demandato al responsabile dei servizi finanziari, un monitoraggio continuo sullo stato degli equilibri di bilancio, prevedendo esplicitamente all’art.153, comma 6, TUEL l’obbligo di segnalazione, in qualsiasi momento dell’anno, di un eventuale pericolo degli equilibri di bilancio, ovvero nel caso in cui spese impreviste o entrate non più riscuotibili non siano compensabili da maggiori entrate e/o minori spese. A tale segnalazione qualificata, vi è il correlato obbligo da parte del Consiglio comunale di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire gli equilibri entro il termine di 30 giorni dalla citata segnalazione, anche su proposta della Giunta Comunale.
Effettuata la citata premessa, evidenziano i giudici contabili, come la sana gestione finanziaria dell’ente, oltre alla verifica e/o monitoraggio degli equilibri di bilancio, non possa prescindere da una puntuale e ricorrente analisi di alcuni indicatori di natura finanziaria, sia nella parte entrata che in termini di spesa. Tali indicatori rappresentano, inoltre, un fondamentale ed obbligatorio bagaglio di necessaria conoscenza del proprio ente da parte degli amministratori comunali, al fine di verificare l’evoluzione degli stessi anche in funzione dei programmi stabiliti nel proprio mandato amministrativo.

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