La Sezione Autonomie apre sui contratti flessibili fornendo un’interpretazione favorevole agli enti locali

Approfondimento di V. Giannotti

Importanti principi sui contratti flessibili enunciati dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie nella deliberazione 05/01/2017 n.1 che possono così riassumersi:

  • Apertura per i Comuni alle assunzioni flessibili anche in mancanza della relativa spesa di riferimento sia nell’anno 2009 sia, a determinate condizioni e con provvedimento motivato, nel triennio di riferimento 2007-2009. D’altra parte, evidenziano i giudici della nomofilachia contabile, un’interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l’azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell’autonomia degli enti locali, in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa;
  • L’integrazione salariale del personale socialmente utile, disposto dall’amministrazione a valere interamente sulle proprie risorse di bilancio, rientra nei limiti del salario flessibile ed è soggetto alle limitazioni di cui all’art.9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.

LA QUESTIONE DI MASSIMA RIMESSA ALLA SEZIONE

La Sezione di controllo per il Veneto (deliberazione n.357/2016) aveva rimesso alla Sezione delle Autonomie, due questioni rilevanti, anche a fronte di una non chiara posizione unanime delle Sezioni territoriali:

  • La prima riguardava la possibilità da parte di un ente locale, a fronte di una grave carenza del proprio organico, di ricorrere a contratti a tempo determinato pur non avendo l’amministrazione sostenuto spese per contratti a tempo determinato o per forme di lavoro flessibile né nel 2009, né nell’intero triennio 2007-2009;
  • La seconda riguarda i limiti di spesa a cui sarebbe soggetto l’ente che intendesse effettuare un’integrazione oraria di un Lavoratore Socialmente Utile, con spese a carico dell’ente.

L’ASSENZA DI RISORSE ECONOMICHE PER LAVORI FLESSIBILI

Premette il Collegio contabile come, gli enti che abbiano rispettato la riduzione delle spese del personale (commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), possono procedere ad assunzioni flessibili nel limite della spesa sostenuta nell’anno 2009 (in caso di mancato rispetto del limite la spesa che può essere sostenuta è limitata al solo 50%).

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