La responsabilità solidale pregressa resiste alla “morte” del condebitore

Con comunicato del 30/10/2014 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate (Fisco Oggi) rende noto che:

Con la sentenza n. 1037 del 25 settembre 2014, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha sancito in maniera chiara che, nel caso di cessioni di aziende tra società di capitali, la cessionaria non è esente dal pagamento dei debiti maturati dalla cedente, nonostante la cancellazione di quest’ultima dal Registro delle imprese.

Il pronunciamento (e il relativo contenzioso) è sorto dopo che l’acquirente aveva cercato di sottrarsi al pagamento di numerose cartelle esattoriali emesse nei confronti della cedente che, dopo la notifica dei ruoli, si era cancellata dal Registro delle imprese.

 La Commissione tributaria provinciale di Torino, con un primo pronunciamento, aveva accolto la tesi della ricorrente, esentandola da possibili implicazioni rispetto ai debiti tributari maturati dall’azienda acquistata, ma la Ctr, ribaltando la sentenza, ha invece ravvisato responsabilità sulla base della corretta applicazione dell’articolo 14 del Dlgs 472/1997.

Inoltre, la Ctr (in accoglimento, tra l’altro, delle tesi già formulate dall’Agenzia delle Entrate davanti alla Ctp) ha ritenuto del tutto priva di valore l’eccezione sollevata dalla contribuente relativa alla cancellazione dal Registro delle imprese, stabilendo che la responsabilità solidale sorta anteriormente alla estinzione di uno dei condebitori permane nella sua interezza, in capo a quello residuato, in quanto l’evento cui si vorrebbe attribuire effetto estintivo dell’obbligazione determina la sola conseguenza di impossibilità dell’azione esecutiva nei confronti del soggetto non più esistente.

 Tornando, invece, all’applicazione dell’articolo 14 del Dlgs 472/1997, la Ctr di Torino ha ritenuto di proporre una interpretazione della norma sulla base della quale è possibile desumere che, volendo rendere inoperanti le limitazioni previste a carico del cessionario, il fisco deve provare, anche in via presuntiva, il sussistere di frode in suo danno (comma 4), mentre ciò non è necessario, intervenendo presunzione iuris tantum ex lege, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante (comma 5).

 In buona sostanza, dal pronunciamento della Ctr, si evince che la differenza fra i due commi citati attiene, quindi, solo l’onere della prova e nessun’altra lettura “integrata” degli stessi si manifesta giuridicamente fondata.

Inoltre, punto molto importante rimarcato dalla sentenza è che la formulazione del comma 4 determina, in presenza di frode, il venir meno anche del beneficio della preventiva escussione previsto al comma 1.

 Infine, conclude la Commissione regionale, in presenza di una dettagliata prova relativa alla presenza di elementi di fatto che indicano inequivocabilmente una cessione avvenuta in frode ai crediti tributari (come nel caso sottoposto al giudizio), nemmeno può considerarsi l’ipotesi di presunzione, pur utilizzabile in base al comma 4, in quanto questa ricorre allorché da un fatto noto venga fatto discendere quello ignoto quale conseguenza possibile, quindi non unica, in termini di mera probabilità.

Dunque, a parere della Ctr, anche un’eccezione circa la mancata preventiva escussione della società cedente, al di là di ogni considerazione circa l’efficacia della norma limitatamente alla fase esecutiva e la sua applicabilità stante la cessazione della predetta società avvenuta senza alcun riparto di utili, si manifesta essere una doglianza priva di pregio.

 In definitiva, la sentenza in commento ha posto un punto fermo molto significativo anche sulla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 14 del Dlgs 472/1997 e, in particolare, sull’autonomia tra i commi 4 e 5, commi da cui deriva la responsabilità del cessionario (senza beneficio di preventiva escussione del cedente), con la rilevante differenza tra essi rappresentata dall’onere probatorio alla base di tale titolo di responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA