La irregolarità relativa all’approvazione del rendiconto in ritardo

Approfondimento di V. Giannotti

Il legislatore ha fissato un termine per l’approvazione del rendiconto entro e non oltre il 30 di aprile dell’anno successivo alla scadenza dell’anno finanziario, considerato che tale documento rappresenta, per l’ente locale, il momento fondamentale per la verifica complessiva dei risultati finanziari ottenuti, la sua approvazione in ritardo anche se lieve è da considerarsi fattore di criticità. Il caso, infatti, oggetto di approfondimento da parte dei giudici contabili riguarda la segnalazione di irregolarità dell’approvazione del conto consuntivo di un comune circa un mese dopo per una serie di motivazioni e giustificazioni comprensibili, ma che non hanno soddisfatto comunque i magistrati contabili.

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