La dichiarazione di pubblico interesse alla revoca dell’ aggiudicazione provvisoria compete alla Giunta Comunale – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

La Giunta Comunale subentrante aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un contratto di pubblica illuminazione di durata pluriennale (25 anni), considerandola non conveniente. Secondo i Giudici di Palazzo Spada non è configurabile l’incompetenza della Giunta comunale ad adottare un provvedimento che deliberi di non procedere all’aggiudicazione definitiva di un appalto, e dunque, secondo il criterio argomentativo dell’inclusione, a revocare l’aggiudicazione provvisoria. In merito all’affidamento discendente dall’aggiudicazione provvisoria e al connesso eventuale risarcimento del danno, rilevano i giudici amministrativi di appello, come la possibilità che all’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto pubblico non segua quella definitiva è evento fisiologico, inidoneo a generare affidamento tutelabile all’aggiudicazione definitiva con conseguente obbligo risarcitorio. Evidenzia, infine, il Collegio amministrativo come le motivazioni dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria sia stata ben motivata, con riferimento al risparmio economico che ne deriverebbe.  Tali sono le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato, Sez. V, nella Sentenza 19/08/2016 n.3646

IL FATTO
La Giunta Comunale, subentrata a seguito delle elezioni amministrative, aveva deliberato di non dare seguito all’affidamento dell’appalto e di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società risultata provvisoria aggiudicataria. A seguito del citato indirizzo, il RUP procedeva a comunicare alla società provvisoriamente aggiudicataria che l’appalto non era più considerato conveniente e rispondente all’interesse pubblico con relativa revoca dell’aggiudicazione provvisoria.

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