La corte dei Conti delle Autonomie dichiara inammissibile la questione di massima riguardante il rimborso delle spese legali degli amministratori.

Con la deliberazione n.3 depositata in data 19/02/2014 la Corte dei Conti sezione delle Autonomie in funzione della nomofilachia, dichiara inammissibile la questione di massima rimessa dalla sezione regionale di controllo per l’Abruzzo avente ad oggetto “Rimborsabilità delle spese legali sostenute da un amministratore, assolto in sede penale con la formula “perché il fatto non sussiste”. Secondo i giudici della nomofilachia “una richiesta di parere è ammissibile se tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla “materia di contabilità pubblica”. E’ riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell’eventuale riflesso finanziario di un atto (di rimborso, nel caso in esame) sul bilancio. Una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica solo ove sia oggetto di specifica e particolare considerazione da parte del Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica”.

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