La corretta imputazione delle spese dei segretari comunali e provinciali

La soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo ed il trasferimento dei compiti al Ministero dell’interno è ininfluente ai fini di una eventuale diversa determinazione della natura giuridica ed economica della retribuzione spettante ai segretari comunali. Dette spese restano pertanto contabilmente ascritte nell’ambito di quelle afferenti il personale.
Lo ha chiarito la Corte dei conti, sez. autonomie, nella deliberazione n. 8 del 30 maggio 2012. La Sezione, ha evidenziato che per quel che riguarda lo “status” giuridico ed economico del segretario comunale, è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nel d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) e alle norme sul trattamento economico, che sono quelle contenute principalmente nei contratti collettivi, oltre che in altre disposizioni di carattere generale.
All’interno dei citati contesti normativi si evincono i criteri interpretativi nella direzione della riconducibilità del segretario al tessuto strutturale dell’organizzazione dell’ente locale.
Tale impostazione risulta, peraltro avvalorata dall’art. 88 del d.lgs. 165/2001 (t.u.e.l.) dove, ai fini dell’individuazione delle disposizioni che regolano l’ordinamento degli uffici e del personale i segretari comunali sono considerati in termini unitari con tutto il personale, compreso quello dirigenziale.
Inoltre, la predetta unitarietà si rileva anche nella individuazione degli insuperabili limiti di spesa concernenti il rispetto del patto di stabilità; regola allocata nello specifico contesto della disciplina della struttura retributiva dei segretari e della omnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 3, comma 138, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
La conclusione alla quale si perviene è che nel complessivo assetto normativo che regola ruolo, funzioni e status dei segretari comunali e provinciali, anche a seguito della soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo ed il trasferimento dei compiti al Ministero dell’interno, non sono intervenute innovazioni tali da poter giustificare una posizione funzionale diversa nel contesto ordinamentale degli enti locali e che pertanto non sussistono elementi per una ridefinizione della natura giuridico-economica della retribuzione agli stessi spettante.

Fonte: La Gazzetta degli Enti locali

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