La correlazione tra Fondo anticipazione di liquidità e FCDE, alla luce del d.l.78/2015 (Parte 2, la tesi dei giudici contabili) – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Dopo aver esaminato nella prima parte dell’articolo l’ipotesi operata dal Comune, in questa seconda parte si analizzeranno le conclusioni dei giudici contabili sulla possibilità di far confluire mediante assorbimento il FCDE nel Fondo anticipazione di liquidità, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 78 del 2015.

LA TESI DEI GIUDICI CONTABILI
Il Collegio contabile non condivide la tesi del Comune, anche a fronte della sua situazione di riequilibrio finanziario pluriennale, avendo lo stesso la necessità di riequilibrare un disavanzo strutturale che ha determinato l’attivazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell’art.243-bis TUEL. Inoltre, secondo il Collegio contabile, le disposizioni contenute all’art.2 , comma 6, del d.l. 78 del 2015 non hanno una finalità meramente premiante per gli Enti locali, ma hanno al contrario una sua ben precisa “logica” finanziaria, correlata al fenomeno dei residui attivi. Infatti, sia il FCDE che il Fondo anticipazione liquidità, hanno come base comune di riferimento i residui attivi ed entrambi mirano a “sterilizzare” i residui di “difficile o dubbia esigibilità”, con effetti sul risultato di amministrazione. In particolare:
• il Fondo anticipazione di liquidità “sterilizza” i residui attivi che, dimostratisi irrealizzabili, o di difficile esigibilità, non vengono riscossi e non possono, pertanto, dare copertura reale a quei residui passivi che vengono finanziati dai predetti crediti. Nel bilancio, quindi, i residui passivi cancellati a seguito del pagamento mediante l’anticipazione di liquidità, vengono sostituiti dal Fondo anticipazione, in modo che il miglioramento – in termini di risultato di amministrazione – non venga utilizzato per nuove spese, così da evitare che gli stessi residui attivi “viziati” (causa del ricorso all’anticipazione di liquidità) supportino nuovi impegni. In tale contesto il fondo anticipazione liquidità potrà ridursi solo allorquando i residui attivi vengano cancellati, perché riscossi (e quindi realizzati), migliorando il risultato di amministrazione in termini reali, o perché cancellati (per mancata realizzabilità definitiva del credito), con conseguente peggioramento (di pari importo) del risultato di amministrazione. In tale ultimo caso, si impone anche una corrispondente riduzione del fondo anticipazione liquidità per non penalizzare due volte l’Ente, per la cancellazione dei residui attivi inesigibili e per la permanenza nel fondo del loro controvalore;

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