L’ARAN pubblica il comunicato relativo alla ripartizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative.

E’ stato pubblicato il 31/10/2013 il comunicato dell’ARAN relativo alla ripartizione delle prerogative sindacali alle OO.SS. nel quale rende noto che:

Il 17 ottobre 2013 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione delle prerogative sindacali tra i sindacati che, in attesa della definizione dei nuovi comparti, sono stati accertati come rappresentativi nel triennio 2013-2015.

Tale contratto, il cui campo di applicazione si estende a circa 2.300.000 lavoratori, è lo strumento attraverso il quale, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, i contingenti delle agibilità sindacali definiti dal legislatore (pari a 2.233 distacchi e 386.914 ore di permesso per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari) vengono attribuiti alle organizzazioni sindacali rappresentative, al fine di consentire ai propri delegati lo svolgimento dell’attività sindacale.

Tra le novità del CCNQ si segnalano quelle relative al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all’estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, il quale, ove eletto nelle rappresentanze sindacali unitarie, può godere dei permessi sindacali riservati alle RSU. Tale novazione è stata introdotta al fine di dare piena attuazione alla legge 22 marzo 2012, n. 38, in base alla quale, in deroga alla disciplina generale, ai dipendenti in parola è consentita la possibilità di partecipare alle elezioni delle RSU, nonché di godere delle prerogative sindacali connesse all’espletamento del mandato RSU.

Altra importante novità è contenuta al comma 4 dell’art. 9, che interviene sul sistema delle relazioni sindacali stabilendo che a decorrere dall’entrata in vigore del contratto anche le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013-2015. La modifica si è resa necessaria a seguito del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva, che rendeva incompatibile la precedente disciplina – in base alla quale la modifica dei soggetti titolari di prerogative di posto di lavoro coincideva con la sottoscrizione dei singoli CCNL di comparto – sia con il disposto dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia con il principio di “non cristallizzazione” degli effetti della rappresentatività sindacale sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 492 del 4 dicembre 1995. In tale pronuncia, infatti, la Consulta ha evidenziato come la rappresentatività per sua natura è soggetta a variazioni sia in aumento che in diminuzione; per cui non pare consentito perpetuare una situazione che deve invece essere considerata contingente. La stessa decisione, peraltro, fa notare come l’accertamento del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sia finalizzato a molteplici scopi in quanto la “maggiore rappresentatività” risponde ad un criterio di meritevolezza e alla ragionevole esigenza, da una parte, di far convergere condizioni più favorevoli o mezzi di sostegno operativo verso quelle organizzazioni che sono maggiormente in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori, e dall’altra, di evitare che l’eccessiva estensione dei beneficiari possa vanificare gli scopi promozionali che si intendono perseguire con le specifiche normative che introducono trattamenti differenziati a seconda del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali.

Pertanto, anche i permessi del monte ore di amministrazione, che variano a seconda del comparto di appartenenza, e che sono direttamente correlati al numero di dipendenti di ogni singolo ente, andranno assegnati, a decorrere dal 18 ottobre, alle organizzazioni rappresentative nel triennio 2013-2015. Sotto tale profilo, poiché il contingente complessivo annuo resta invariato, il contratto prevede che per l’anno 2013 lo stesso andrà suddiviso pro-quota in due parti, la prima (1 gennaio – 17 ottobre) da ripartire tra le OO.SS. rappresentative nel 2008-2009 e la seconda (18 ottobre – 31 dicembre) da assegnare alle OO.SS. rappresentative nel 2013-2015.

Da evidenziare, infine, l’art. 7 che ripropone, migliorandoli, adempimenti e procedure volti a potenziare la funzione di controllo sull’utilizzo delle prerogative sindacali. In particolare, si ribadisce l’obbligo per le amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – attraverso il sito web GEDAP – le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Poiché il sistema definito contrattualmente si fonda sull’assunto che le amministrazioni rispettino la tempistica ivi prevista, inserendo i dati immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti, si è ritenuto opportuno mantenere alcune sanzioni per gli enti inadempienti. A tal fine ogni amministrazione è tenuta ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell’invio dei dati e del rispetto dei termini legislativi e contrattuali previsti. Peraltro, la mancata trasmissione dei dati entro i termini costituisce, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Il citato rafforzamento delle procedure di monitoraggio consente di evitare che i sindacati che esauriscano, nell’anno di riferimento, il contingente dei permessi a loro disposizione, continuino a fruire di prerogative sindacali. Conseguentemente, l’amministrazione da un lato verifica la sussistenza del contingente dei permessi prima di autorizzarne la fruizione, dall’altro, quando accerta che una sigla sindacale ha esaurito la propria quota, provvede immediatamente ad informare il sindacato interessato, bloccando la fruizione di ulteriori permessi. Ove non ottemperi, l’amministrazione diviene direttamente responsabile del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso delle ore fruite e non spettanti.

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