Incarichi professionali gratuiti. I giudici amministrativi ribaltano le motivazioni dei magistrati contabili

Approfondimento di V. Giannotti

Si era già avuto modo di evidenziare, in un precedente articolo su questa rivista (www.bilancioecontabilita.it 25/2/2016), come i magistrati contabili, in merito alla costituzione di un ufficio di staff chiamato a redigere il Piano Strutturale Comunale a livello gratuito in mancanza di risorse economiche, avevano modo di precisare quanto segue:

  • per consolidata giurisprudenza sia della Cassazione civile (ex plurimis Sez. III, 30 dicembre 1993, n. 13008; Sez. II, 3 dicembre 1994, n. 10393) nonché della Corte dei conti (Sezione controllo Puglia n. 46/2013), al libero professionista è consentita la prestazione gratuita per i motivi più vari, che possono consistere nell’“affectio“, nella “benevolentia“, come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, nonché persino avuto riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio (Cass. Civ.n. 8787/2000; id. Sez. lav 27 settembre 2010, n. 20269; etc);
  • la gratuità delle prestazioni professionali e/o la rinuncia al compenso non trovano alcun ostacolo allorché siano fondate su specifici presupposti causali, atteso che a norma dell’art. 2233 del codice civile, in tema di professioni intellettuali, il compenso va determinato in base alla tariffa solo ove non sia stato liberamente pattuito;
  • Stante, pertanto, la primazia della fonte contrattuale, il compenso del professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d’opera intellettuale, può anche essere oggetto di rinunzia da parte del professionista medesimo, per considerazioni di ordine sociale e di convenienza, anche con riguardo ad un suo personale e indiretto vantaggio, a nulla ostando la natura (pubblica o privata) del soggetto destinatario/beneficiario (Cass. Civ. SS.UU. n. 18450 del 2005).

Una volta precisate le condizioni sulla gratuità degli incarichi professionali, i giudici contabili (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n.6 depositata in data 10 febbraio 2016) indicavano all’amministrazione l’obbligatoria individuazione dei citati soggetti, professionalmente adatti alle attività da porre in essere, mediante l’indizione di una procedura selettiva con bando pubblico tra i possibili professionisti interessati ad offrire gratuitamente la propria prestazione d’opera.

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