Imu «flessibile» ma con paletti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Anche all’interno della nuova disciplina, decisamente più «rigida» rispetto a quella dell’Ici, le aliquote dell’Imu sono flessibili, nel senso che il Comune le può articolare distinguendo il carico per le diverse basi imponibili. Questa dose di autonomia, però, deve fare i conti con un doppio sistema di vincoli: quelli desumibili dalla legge, che per esempio rende incoerenti penalizzazioni nei confronti di immobili cui il Dl 201/2011 disegna un trattamento “di favore” (come quelli non produttivi di redditi fondiari), e quelli finanziari, legati al fatto che la «metà» statale del gettito derivato dagli immobili diversi dall’abitazione principale non tiene conto di detrazioni e sconti nazionali o locali.
L’indicazione arriva dalle «Istruzioni per l’uso» sui preventivi 2012 redatte dall’Ifel, l’istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, per diradare la nebbia che ancora circonda tanti aspetti delle regole messe in campo dal decreto «salva-Italia» (si veda anche Il Sole 24 Ore del 23 gennaio). Tra i punti cruciali, determinante anche per stabilire gli effetti finanziari del nuovo pilastro delle entrate comunali, c’è la disciplina dell’Imu, riscritta dal Dl 201 con una griglia di obblighi (dalle pertinenze alle assimilazioni) molto più sistematica rispetto a quelli previsti dalla vecchia normativa Ici contenuta nel Dlgs 504/1992. «In questo modo – riflette Angelo Rughetti, segretario generale dell’Anci – si crea un doppio ostacolo all’autonomia: c’è un ostacolo procedurale, perché i Comuni devono accertare e riscuotere un’imposta per metà statale, e uno finanziario, determinato dai tagli espliciti al fondo di riequilibrio e da quelli nascosti nel rischio di sovrastima del gettito operata dal Governo. Per questo serve un monitoraggio puntuale sul gettito effettivo».
Sugli spazi di autonomia dell’Imu, il punto di partenza sottolineato dai tecnici dell’Ifel è l’articolo 52 del Dlgs 446/1997, che regola la potestà regolamentare degli enti locali e rimane in vigore anche dopo l’arrivo del «salva-Italia». Su questa base, nella lettura delle «Istruzioni» tutto ciò che non è espressamente vietato rimane nel novero delle scelte possibili per gli amministratori locali. Via libera, quindi, alle differenziazioni di aliquota in base alle «caratteristiche soggettive e oggettive» di soggetti passivi e immobili, a partire per esempio dagli “sconti” per le case concesse in affitto (e in particolare quelle a canone concordato, incentivate spesso in modo importante all’interno dell’Ici).
Nel costruire le proprie scelte fiscali, però, i Comuni non possono allontanarsi dalle indicazioni esplicite della legge. Nel caso degli immobili dati in affitto, o di negozi e imprese (che non pagavano l’Irpef sui redditi fondiari e quindi non beneficiano del suo tramonto), il Dl 201 cita espressamente solo le possibili riduzioni, per cui inerpicarsi sulla strada di un aumento di aliquote che penalizzi proprio questi immobili sembra incoerente. Ipotesi di questo tipo, spiegano le Istruzioni, sono a forte rischio di illegittimità, soprattutto in una disciplina nuova che ancora deve costruire una propria base giurisprudenziale. Sulla base dello stesso presupposto, i tecnici dell’Ifel sconsigliano le ipotesi di differenziazione delle aliquote in base alle categorie catastali dell’immobile, nel tentativo di rimediare a sperequazioni che in realtà attraversano in maniera trasversale l’intero Catasto, e gli interventi sull’abitazione principale.
Gli spazi di autonomia comunale sono poi limitati dalla necessità di condividere con lo Stato il gettito che deriva dagli immobili diversi dall’abitazione principale. Una previsione, questa, che continua a essere fortemente criticata dai sindaci anche perché, oltre a imporre in pratica una copertura ad hoc per ogni “sconto” ipotizzato a livello locale, determina più di una distorsione. È il caso delle detrazioni (anche quelle obbligatorie) per gli immobili Aler/Iacp e delle abitazioni utilizzate dai soci di cooperative a proprietà indivisa, che in base alla lettera della norma non si applicano alla quota statale e impongono quindi uno sforzo finanziario aggiuntivo

Gianni Trovati

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