Il mancato rispetto della preclusione dei programmi di spesa

Approfondimento di V. Giannotti

In considerazione delle criticità evidenziate in sede di controllo, i giudici contabili intimavano ad un ente locale, ai sensi dell’art.148-bis, comma 3, Tuel la preclusione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l’attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spesa non obbligatoria e che negli atti di spesa obbligatoria, adottati successivamente alla comunicazione del deposito della deliberazione inibitoria, venga fornita adeguata motivazione in merito all’obbligatorietà della spesa. Tale inibizione alla spesa seguiva una precedente inibizione all’ente locale, in considerazione dell’accertamento della compromissione al raggiungimento degli equilibri di bilancio, all’ordine di mantenere la gestione finanziaria dell’Ente entro i limiti della gestione provvisoria.

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