Il Comune non può sfrattare con ordinanza la Srl in affitto

Fonte: Il Sole 24 Ore

Al privato che prende in locazione l’immobile di un Comune e che poi risulti inadempiente non può essere ordinato il rilascio con un provvedimento amministrativo. Questo il principio affermato dal tribunale di Cassino con l’ordinanza del 6 novembre 2013 (presidente Ghionni, relatore Eramo) in un complicato contenzioso tra un Comune e una Srl titolare di un centro tessile.

L’ente aveva stipulato con la società un contratto di locazione per un locale di sua proprietà, con l’intesa che sarebbe stato utilizzato per l’attività d’impresa. Trascorsi dieci anni il Comune aveva chiesto il rilascio dell’immobile, assumendo che la società non vi svolgesse l’attività concordata. La società invece aveva sostenuto che l’azienda aveva operato e che, anzi, il Comune avrebbe dovuto scomputare sui canoni ancora da pagare le spese sostenute per rendere funzionale l’immobile.

Trascorso qualche anno l’ufficio tecnico comunale aveva emesso ordinanza di rilascio dell’immobile e poi vi aveva inviato i vigili urbani, che avevano cambiato le serrature e impedito l’accesso ai locali.

La società aveva impugnato l’ordinanza al Tar che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione: la vicenda originava da un rapporto contrattuale, in cui il Comune aveva agito alla stregua di un privato cittadino sottoscrivendo un accordo, pertanto la materia doveva essere attribuita al giudice ordinario. La società aveva allora fatto ricorso al giudice monocratico, chiedendo la cessazione dell’attività di spoglio, ma la domanda era stata respinta, perché nei locali le lavorazioni tessili erano state effettuate per periodi brevi e non continuativi.

Il tribunale in composizione collegiale ha riformato questa decisione, sottolineando come il Comune avesse stipulato un contratto con la società non ancora scaduto e che quindi consentiva una detenzione qualificata, tutelabile con l’azione possessoria. In un rapporto privatistico nessuna valenza poteva avere un atto autoritativo come l’ordinanza di sgombero e l’inadempienza del conduttore del locale (circa il mancato uso per l’attività tessile) poteva costituire presupposto per la risoluzione, ma finché non fosse stata accertata in un giudizio civile il Comune non avrebbe potuto unilateralmente ordinare lo sgombero dell’immobile né agire in autotutela. La sostituzione delle serratura da parte dei vigili urbani veniva considerata perciò azione di spoglio e il fatto che i rappresentanti della società avessero consentito tali operazioni non è stato ritenuto comportamento acquiescente, poiché per impedire l’esecuzione avrebbero dovuto commettere il reato di resistenza a pubblico ufficiale. È stata così accolta la domanda di reintegrazione.

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