Il Commento – Nessuna questione di illegittimità costituzionale per il mancato pagamento delle festività ricadenti di domenica

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 14/1/2016)

I Massimi Giudici affrontano la questione della rimuneratività delle festività civili nazionali ricadenti nella giornata di domenica nel pubblico impiego, evidenziando come l’inibizione di tale remunerazione ulteriore superi sia il vaglio Costituzionale, sia quello della Corte di Giustizia Europea. A fronte dell’intervento del legislatore ad opera della Legge n. 266 del 2005, la quale ha escluso, con portata retroattiva (e dunque non con effetti solo per il futuro), il riconoscimento del diritto dei dipendenti pubblici ad un compenso aggiuntivo, in caso di coincidenza con la festività della domenica, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 150 del 14 luglio 2015 ha, infine, escluso in merito alla portata retroattiva nella legge ogni contrasto con il giusto ed equo processo e con i connessi principi della “parità delle armi”, evidenziandone la legittimità. Anche in merito a possibili interpretazione della Corte di Giustizia europea, la quale si è già spesa in altre circostanze simili evidenziando, gli Ermellini, come nel caso di specie, in cui la legge a portato ad escludere l’applicabilità ai lavoratori pubblici della norma recante la previsione del diritto ad una retribuzione aggiuntiva nel caso in cui le festività ricorrano di domenica, non ha fatto altro che dare attuazione ad uno dei principi ispiratori dell’intero d.lgs. n. 165 del 2001 (inapplicabilità «delle norme generali e speciali del pubblico impiego»), nella piena potestà, quindi, del legislatore italiano nel trattare la citata materia. Sono queste le conclusioni della Corte di Cassazione, Civile Sez. Lav., Sentenza 4 gennaio 2016, n. 11.

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