I servizi finanziari sono esclusi dal Codice dei contratti pubblici

Fonte: Italia oggi

Servizi finanziari fuori dal campo di applicazione del codice dei contratti. Il decreto sulle semplificazioni chiude la controversia interpretativa sulla necessità di assoggettare o meno alle regole del dlgs 163/2006 i contratti con i quali le pubbliche amministrazioni intendono acquisire servizi erogati dalle banche, modificando l’articolo 20, comma 2, del codice, che indica negli appalti elencati nell’allegato IIA quelli soggetti all’intera disciplina codicistica. Tale allegato al punto 6-b), include tra gli appalti ai quali applicare tutte le regole di dettaglio del codice quelli relativi ai «servizi bancari ed assicurativi». Ciò ha da sempre determinato un contrasto interpretativo ed operativo, dal momento che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera d), sono totalmente esclusi dalla disciplina del codice dei contratti gli appalti «concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d’Italia».

Il decreto sulle semplificazioni cerca di fare chiarezza e modificando l’articolo 20, comma 2, del dlgs 163/2006 che nella nuova stesura stabilisce: «salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera d), gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice». La novellazione dell’articolo 20, comma 2, ha il chiaro scopo di precisare che resta ferma l’esclusione dei servizi finanziari dal campo di applicazione del codice. Dunque, le stazioni appaltanti debbono solo applicare i principi generali di buon andamento e imparzialità per selezionare le imprese alle quali rivolgersi per ottenere prestiti e gestione di titoli.

Restano, invece, soggetti al codice i servizi bancari. Se il legislatore avesse voluto escludere anche questi dalle regole codicistiche, oltre a novellare l’articolo 20, comma 2, avrebbe anche dovuto riformulare il testo del punto 6-b), dell’allegato IIA, cosa che non è avvenuta.

Gli enti locali si chiedono, allora, cosa cambi per quanto concerne gli appalti finalizzati all’acquisizione del servizio di tesoreria. In effetti, il decreto sulle semplificazioni in questo campo non modifica nulla. Il servizio di tesoreria appartiene alla tipologia dei servizi bancari e non a quelli finanziari. Tuttavia, anche il servizio di tesoreria non deve essere assoggettato a tutte le regole di dettaglio disposte dal codice. Come ha chiarito di recente il Consiglio di stato, sezione V, con sentenza 6 giugno 2011, n. 3377, il servizio di tesoreria, visto che non prevede il pagamento di alcun prezzo da parte dell’amministrazione, è da inquadrare non come appalto, ma come concessione di servizi. Infatti, l’istituto bancario assume integralmente il rischio della gestione ed ottiene la remunerazione in via esclusiva con le tariffe ed i prezzi ai propri clienti. Così stando le cose, il servizio di tesoreria è disciplinato dall’articolo 30 del dlgs 163/2006, dedicato alle concessioni di servizi, che come gli appalti indicati nell’allegato IIB al codice, non sono regolate dalla disciplina di dettaglio del codice stesso.

di Luigi Oliveri

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