I controlli della Pa per il cambio sede

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il trasferimento di sede di un’attività commerciale, ferme restando le specifiche normative assunte o da assumere in sede regionale, richiede un’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione o comunque una comunicazione alla Pa.

Quindi, ai fini del trasferimento di un esercizio occorre, in primo luogo, verificare la compatibilità urbanisticoterritoriale della nuova ubicazione prescelta. E, infatti, le prescrizioni contenute nei piani urbanistici – rispondendo all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio – possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali e dunque alla libertà di iniziativa economica (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2060/2012 ).

In sede di rilascio dell’autorizzazione al trasferimento, l’amministrazione terrà, pertanto, conto degli aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui si andrà a svolgere l’attività commerciale, con la conseguenza che l’amministrazione potrà legittimamente negare il trasferimento di sede di un esercizio ove sussistano ragioni di abusivismo o di non conformità del fabbricato rispetto alle prescrizioni urbanistiche. In generale, dunque, l’esercizio di un’attività commerciale deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui viene svolta l’attività (Consiglio di Stato, sezione V – sentenza n. 5590/2012).

Le autorizzazioni

Le future liberalizzazioni in materia di tutela della concorrenza porteranno le Regioni ad assumere specifiche normative che, quantomeno, agevolino l’ottenimento delle autorizzazioni commerciali. Le autorizzazioni (richieste dal Dlgs 114/1998, in forma espressa o tacita, per le medie e grandi strutture di vendita) rappresentano uno degli elementi essenziali di un’azienda commerciale. Il passaggio di gestione o di proprietà di un’azienda commerciale, come recentemente precisato dalla giurisprudenza, reca in sé anche il diritto al trasferimento della relativa autorizzazione e la facoltà per il subentrante di continuare l’attività, se in possesso dei prescritti requisiti (Consiglio di Stato, sentenza n. 3035/2011).

I giudici amministrativi hanno anche precisato che, una volta che un’azienda sia stata trasferita a un terzo, la pubblica amministrazione dovrà procedere alla voltura dell’autorizzazione in favore dell’acquirente, non potendo in alcun caso subordinare il subingresso al consenso del cedente e originario intestatario del titolo (Consiglio di Stato sezione V, sentenza n. 853/1988).

Il “valore” del titolo abilitativo è, ad ogni modo, direttamente connesso agli altri elementi che costituiscono l’esercizio commerciale. Il valore di un’azienda muta al variare di diversi parametri, tra i quali rilevante è l’ubicazione dell’esercizio: e difatti, a parità di superficie, un esercizio collocato su una viabilità ad ampio scorrimento avrà maggiore capacità di attrarre clientela. In tale ottica, il trasferimento della sede dell’azienda può contribuire a migliorare le capacità di reddito dell’impresa.

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