Errata contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità ed effetti sul patto di stabilità

Approfondimento di V. Giannotti

A seguito della verifica dei conti di un comune, i giudici contabili hanno avuto modo di riscontrare una errata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del d.l.35/2013 e ss.mm.ii. Trattandosi di esercizi contabili precedenti al passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, avendo ricevuto gli importi con due tranche negli anni 2013 e 2014, la corretta contabilizzazione avrebbe dovuto essere la seguente.

La corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

Al fine di sterilizzare l’anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 sul risultato di amministrazione, la stessa doveva essere iscritta al Titolo V “Entrate derivanti da accensioni di prestiti” dell’entrata e dal lato della spesa, nel primo anno (2013), al Titolo III “Spese per rimborso prestiti”. Le due poste si dovevano bilanciare senza influire sul risultato di amministrazione. Dal lato della cassa, l’anticipazione riscossa doveva servire a pagare debiti certi, liquidi ed esigibili già presenti in bilancio con la conseguente riduzione dei residui passivi al 31 dicembre.

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