Enti locali dissestati – Piano di rilevazione della massa passiva

 Competenza e giurisdizione – Enti locali dissestati – Piano di rilevazione della massa passiva – Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione – Controversia – Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario

TAR Campania, Napoli, sez. V – Sentenza 24 gennaio 2013, n. 546

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso proposto contro la delibera della Commissione straordinaria di liquidazione del comune, recante l’inserimento, ai sensi dell’art. 254, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della massa passiva della liquidazione nel piano di rilevazione; ciò in quanto l’organo straordinario di liquidazione non effettua valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma compie accertamenti o, tutt’al più, valutazioni di ordine tecnico; né preclusione ad un’eventuale azione davanti al giudice ordinario può derivare dall’art. 254, d.lgs. n. 267, cit. – che prevedeva la possibilità di ricorrere in via gerarchica al Ministero dell’Interno contro i provvedimenti di diniego di inserimento dei debiti nel piano di rilevazione – in quanto ciò non condiziona l’individuazione dell’organo giurisdizionale che dovrà decidere la controversia una volta esperiti i ricorsi in sede amministrativa. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2012, n. 5170; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1477 del 2011).

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