Danno erariale per la PA che conferisce incarichi legali eccessivi in assenza di una convenzione

Approfondimento di V. Giannotti

I giudici contabili condannano il direttore e il responsabile dell’avvocatura interna per danno erariale pari alla differenza tra i pagamenti effettuati nei confronti di un avvocato esterno, a fronte di un numero consistente di affidamenti di patrocinio legale in alcuni anni, e la spesa che avrebbe potuto essere sostenuta mediante un rapporto complessivo convenzionale. Il Collegio contabile, pur ammettendo la legittimità dell’affidamento diretto all’avvocato esterno, non essendo la scelta dell’avvocato nominato a difesa dell’ente soggetta alla procedura ad evidenza pubblica né sottoposta a selezione comparativa, qualifica il danno erariale prodotto all’ente per aver proceduto al conferimento di numerosi incarichi a favore dell’avvocato, anziché  stipulare una convenzione con il suddetto o con altro professionista, in quanto tale modo di procedere è stato effettuato in spregio alle disposizioni normative (art. 1 l. 241/1990; art. 3, comma 6 d.lgs 502/1992; art. 107 del T.U.E.L) che impongono al dirigente una corretta azione amministrativa e quindi una economica gestione delle risorse attribuite. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, nella sentenza 27/12/2016 n.344 qui di seguito commentata.

IL FATTO

Il Direttore generale e il responsabile dell’avvocatura interna sono stati chiamati a rispondere di danno erariale per aver conferito e liquidato in diversi anni, mediante affidamento diretto ad un singolo avvocato, numerosi incarichi di patrocinio legale (pari complessivamente a 47). In particolare la Procura aveva quantificato il citato danno erariale pari ai compensi corrisposti negli anni (parcelle liquidate pari ad € 321.442,76 nell’anno 2011; € 122.837,29 nell’anno 2012 e € 35.838,48 negli anni 2013 e 2014) pari a complessivi € 480.118,52 che rappresentava l’intera posta di danno in considerazione dell’assenza di procedure di gara (codice degli appalti) o di procedure selettive (collaborazione autonoma) in totale spregio dei principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza ed adeguata motivazione, ovvero conferiti in violazione dei principi di corretta ed economica gestione delle risorse e quindi in violazione dell’art. 1 della l. 241/1990 e dell’art. 3, coma 6  del d.lgs 502/1992.

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