Criterio per determinare la spesa del personale dei comuni aderenti all’unione

Nell’ipotesi di gestione di servizi comunali da parte di unioni di comuni, al fine di evitare l’elusione della finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa del personale e con lo scopo di impedire operazioni di esternalizzazione effettuate all’unico scopo di aggirare i limiti stabiliti per legge, è necessario che l’ente interessato faccia emergere la spesa del personale nella sua effettiva integralità.
A tal fine, la quantificazione della suddetta spesa deve essere effettuata sommando la spesa del personale dell’ente e la quota parte di spesa dell’unione riferita all’ente.
È quanto ha sostenuto la Corte dei conti, sez. di controllo per il Veneto, nel parere contenuto nella deliberazione 16 gennaio 2013, n. 21.
Secondo la Corte dei conti, infatti, ai fini della determinazione del limite di spesa, non è sufficiente prendere in considerazione solo la spesa del singolo comune aderente, ma occorre sommare alla stessa la quota parte della spesa riferita all’ente, seppur sostenuta dall’Unione. Infatti, il rafforzamento del processo di svolgimento di funzioni in comune fra più enti mediante la costituzione di unioni e il contenimento della spesa di personale degli enti territoriali sono espressione di un’unica esigenza; pertanto, il dato relativo alla spesa di personale da prendere in considerazione non può essere solo quello di ciascun comune o dell’unione poiché si tratterebbe di un dato incompleto, ma quello complessivo degli enti e dell’unione.
In tale ottica emerge una considerazione sostanziale sulla spesa del personale, secondo la quale la disciplina vincolistica in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell’ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e comunque per tutte le forme di esternalizzazione
La Corte ha anche sottolineato che la questione relativa alla riconduzione della quota parte della spesa del personale dell’unione all’ente che ne fa parte è stata spesso affrontata e risolta addivenendo all’espressa conclusione che il principio testé affermato non può non valere anche nel senso opposto: cioè in relazione al rapporto tra Unione ed Enti aderenti alla stessa.
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, il contenimento della spesa ed in particolare della spesa del personale vede la necessaria riconduzione tra gli oneri del personale del comune:

  • della spesa sostenuta per il personale in prestito all’Unione dei comuni (il cui onere rimane interamente in capo al comune);
  • della quota parte di spesa del personale trasferito, in base agli istituti previsti nell’ordinamento giuslavoristico pubblico, dall’ente all’unione, ora dipendente della stessa unione;
  • della quota parte di spesa del personale assunto autonomamente dall’unione, ove presente.

    di Salvio Biancardi

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