Copertura assicurativa dell’attivita’ di volontariato ai fini di utilita’ sociale svolta in favore di Comuni o di altri enti locali

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 15 dell’11 aprile 2015 che, in attuazione della legge finanziaria 2016, ripropone la copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale, già prevista dall’art. 12 del dl 90 del 2014, estendendola anche ai detenuti, internati e migranti richiedenti asilo, impegnati in attività di volontariato.

Per il biennio 2016-2017, la legge di stabilità 2016 ha rifinanziato, con 5 milioni annui, il Fondo per la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale.

Il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reintegra l’Istituto dei premi dovuti per i volontari impegnati in attività di utilità sociale. I soggetti assicuranti sono i promotori dei progetti di volontariato che possono essere, oltre alle organizzazioni appartenenti al terzo settore, già previste nella precedente normativa, anche i Comuni e gli enti locali.

L’attività di volontariato può essere svolta da soggetti percettori di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente, da detenuti e internati,  nonché da stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno,  impegnati in attività volontarie e gratuite.

La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività. Il premio speciale unitario è pari ad euro 258,00 annuali e ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata ed è a totale carico del predetto Fondo.

L’Inail garantisce la copertura, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo.

 

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