Commenti ARAN sul decreto “mille proroghe”

Con comunicato inserito in ARAN INFORMA in data 28/02/2014, avente ad oggetto “tre articoli del decreto legge n. 150 del 30 dicembre 2013, detto “milleproroghe”, riguardano settori della pubblica amministrazione e specificamente rilevano ai fini dell’attività istituzionale dell’Aran”, vengono commentante le note del Decreto:

Il decreto legge n. 150 del 30 dicembre 2013 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, detto “milleproroghe”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale – serie generale n. 304 del 30 dicembre 2013 e in vigore dal 31 dicembre 2013, è stato approvato, in via definitiva, il 26 febbraio 2014, dopo diverse letture parlamentari, con il disegno di legge di conversione A.S. 1214-B.

Il provvedimento consta di quattordici articoli e contiene norme che disciplinano varie materie; di seguito si evidenziano gli articoli che riguardano settori della pubblica amministrazione e che specificamente rilevano ai fini dell’attività istituzionale dell’Aran.

Articolo 1 (Proroga termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni).

I commi 1 e 2 (Personale comandato presso ministero Beni culturali e Inps) riguardano la proroga al 31 dicembre 2014 di specifiche disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 3 prevede la proroga di un anno, in attesa della definizione delle procedure di mobilità, delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente presso il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, nonché del personale non dirigenziale impiegato presso l’Inps, in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero in deroga al limite dei tre anni posto dall’art. 30, comma 2-sexies del d.lgs. n. 165/2001; tale previsione è finalizzata alla predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale comandato; è escluso il personale del comparto scuola.

I commi 4 e 5 (Termini per assunzioni ed efficacia di una graduatoria di concorso) prorogano al 31 dicembre 2014 (modificando l’art. 1 del d.l. 216/2011 convertito dalla l. 14/2012) il termine per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, presso amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla normativa vigente (l. 296/2006 e d.l. 112/2008); analoga proroga è disposta per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e le relative autorizzazioni, ove previste, possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2014; il comma 5 proroga al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni alle assunzioni, per l’anno 2013, adottate per il comparto sicurezza, difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga alle percentuali del turn over (l. 228/2012, art. 1, c. 91); è poi prorogata al 30 giugno 2015 l’efficacia delle graduatorie di merito relativo alla selezione pubblica di funzionari per attività amministrativo-tributaria delle agenzie delle entrate.

Il comma 6 (Termine per l’emanazione dei regolamenti) proroga al 28 febbraio 2014 il termine previsto per l’adozione dei regolamenti di organizzazione da parte delle amministrazioni che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche disposta dal d.l. 95/2012 convertito nella l. 135/2012, cd. spending review.

Il comma 9 (Facoltà assunzionale degli Atenei) proroga al 30 giugno 2014 il termine per l’adozione del DPCM con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina relativa ai limiti di assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nelle università.

Il comma 10 (Compensi ai componenti dell’organo di direzione e controllo delle p.a.) proroga al 31 dicembre 2014 la vigenza della previsione secondo cui le indennità, i compensi e i gettoni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento in attuazione dell’art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010.

Il comma 13 (Associazioni sportive aderenti al Coni) differisce al 1° gennaio 2015 la riduzione dei costi degli apparati amministrativi delle federazioni sportive aderenti al Coni.

Il comma 14 (Concorsi dirigenti agenzie fiscali) differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro cui le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Territorio) sono autorizzate a completare le procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Prevede, inoltre, che, nelle more, possano essere prorogati i soli incarichi già attribuiti ai sensi dell’art. 8, comma 24 del d.l. 16/2012 convertito nella l. 44/2012, purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014 e comunque nelle more dell’espletamento non è consentito conferire nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti alla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 6 (Proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca).

Proroga i termini di materie relative all’istruzione, all’università e alla ricerca.

Il comma 1 (Dismissione sede Miur) rinvia dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il termine entro cui il Miur deve dismettere la sede di piazzale Kennedy e risolvere il contratto di locazione.

Il comma 2 (Proroga bilanci consolidati nelle università) differisce al 1° gennaio 2015 il termine entro il quale le università devono adottare il sistema di contabilità economico – patrimoniale e il bilancio unico di ateneo.

Il comma 3 (Messa in sicurezza edifici scolastici) prevede la proroga del termine del 30 giugno 2014 entro il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti agli enti locali.

Il comma 4 (Misure economiche per il Miur) proroga il termine per la conservazione delle somme iscritte nel conto dei residui del Miur destinati al “Fondo ordinario per gli enti e gli istituti di ricerca” per una parte al 2014 e per la rimanente al 2015, termine oltre il quale si verifica la perenzione amministrativa delle somme.

Il comma 6-bis proroga di due anni l’idoneità conseguita per posti di professore e ricercatori universitari sulla base della previgente disciplina in materia.

Articolo 8 (Lavoro e politiche sociali).

Interviene per modificare alcuni termini relativi alla certificazione medica prodotta dalle lavoratrici madri, ai sensi dell’art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità come modificato dall’art. 34 del d.l. 69/2013 convertito nella l. 98/2013.

Il comma 1 (Invio telematico certificati medici) proroga il termine per l’invio all’Inps del certificato medico indicante la data presunta del parto, entro nove mesi (non più sei mesi) dall’entrata in vigore della disposizione (cioè l’art. 34 del d.l. 69/2013 come convertito nella l. 98/2013), proroga altresì l’obbligo della trasmissione della comunicazione esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal duecentosettantesimo giorno (invece del novantesimo) dall’entrata in vigore del decreto ministeriale che di concerto con il ministro della Salute, del Lavoro e dell’Economia ne definisce i termini e le modalità.

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