Bici e infortunio in itinere

Con comunicato del 20/11/2015 la CGIA di Mestre rende noto che:

Fatte salve sorprese dell’ultimo momento, il tema dell’ infortunio in itinere è giunto al traguardo.

Nel cd. Collegato ambientale (disegno di legge n. 1676 collegato alla manovra finanziaria del 2014), approvato anche al Senato dopo il positivo passaggio alla Camera dei deputati, è contemplata l’introduzione della copertura assicurativa anche nei tragitti casa-lavoro. La normativa vigente sugli infortuni sul lavoro (Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38) prevede espressamente all’art. 12 la tutela dell’“infortunio in itinere”.

L’INAIL tutela il lavoratore assicurato, nel tragitto casa-lavoro, solo nei casi in cui lo spostamento avviene a piedi o con i mezzi pubblici. Per chi si reca al lavoro in macchina, in moto o in bici, invece, la tutela vale solo se l’utilizzo del mezzo privato è indispensabile e si può provare che non si sarebbe potuto andare al lavoro in altro modo. A seguito dell’approvazione definitiva, anche la bici rientra tra le fattispecie dei mezzi di trasporto “coperti” dall’infortunio in itinere.

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